IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per l'omologazione CEE, secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale con decreto dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti che modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Vista la direttiva 88/76/CEE del 3 dicembre 1987 che modifica la direttiva 70/220/CEE nella versione gia' recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 30 novembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1984; Decreta: Art. 1. Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti prodotte dal motore di propulsione, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 Kg ed una velocita' massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonche' dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.