IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n.  106,  concernente  la
disciplina del volo da diporto o sportivo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 22 luglio 1988; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
              Responsabilita' per la condotta dei voli 
1. Il pilota, oltre che all'osservanza delle  norme  di  legge  e  di
 regolamento, e delle prescrizioni delle autorita', e' tenuto, prima 
  dell'inizio  del  volo  ed  in  ogni  sua   fase,   ad   accertarsi
personalmente che esso possa svolgersi  in  piena  sicurezza,  tenuto
conto   delle    condizioni    metereologiche,    della    efficienza
dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio
addestramento e di ogni altra circostanza di  tempo  e  di  luogo,  e
conseguentemente a determinare la condotta  da  tenere  affinche'  il
volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumita'. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota alle premesse:
             Il testo dell'art. 2 della legge n. 106/1985 (Disciplina
          del volo da diporto o sportivo) e' il seguente:
             "Art.  2.  - Con apposito regolamento, da emanarsi entro
          sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene
          disposto in ordine:
              all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica necessaria
          per svolgere  attivita'  di  volo  da  diporto  o  sportivo
          mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma;
              all'attivita'   preparatoria  per  l'uso  degli  stessi
          apparecchi;
              alle norme di circolazione e di sicurezza;
              all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.
             Il regolamento di cui al comma precedente e' emanato con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro dei trasporti.
             Con   provvedimento  del  Ministero  dei  trasporti,  di
          concerto con il  Ministero  della  difesa,  possono  essere
          imposte   particolari   restrizioni  di  natura  temporanea
          all'attivita' di volo da diporto o  sportivo  mediante  gli
          apparecchi  di  cui  all'art.  1, primo comma, in relazione
          alle esigenze di sicurezza  della  navigazione  aerea,  sia
          civile che militare".