IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Responsabilita' per la condotta dei voli 1. Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorita', e' tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinche' il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumita'. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: Il testo dell'art. 2 della legge n. 106/1985 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e' il seguente: "Art. 2. - Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine: all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica necessaria per svolgere attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma; all'attivita' preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi; alle norme di circolazione e di sicurezza; all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi. Il regolamento di cui al comma precedente e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Con provvedimento del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attivita' di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare".