IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica, al fine di assicurare la piena utilizzazione dei fondi previsti per la concessione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nonche' di accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui al medesimo articolo 11; Considerato che gli interventi di edilizia scolastica sono necessari per assicurare la piena efficienza del servizio scolastico e che debbono altresi' essere predisposti in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 1988; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola. 2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione. 3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito. 4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalita' stabilite.