IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181; Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982; Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione della tariffa; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984; Decreta: Art. 1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di: L. 10.800 per il geometra; L. 7.500 per gli aiutanti di concetto. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora, in ragione di: L. 15.000 per il geometra; L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.