IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
  Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181; 
  Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri approvata con legge 2  marzo  1949,  n.  144,  e  successivi
adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n.  32,  7  ottobre
1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti  ministeriali
25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16  aprile  1976,  4  marzo  1980,  16
settembre 1982; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; 
 Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione della tariffa; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  interministeriale
prezzi ai  sensi  dell'art.  14,  penultimo  comma,  della  legge  n.
887/1984; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  I  compensi  a  vacazione  previsti  dall'art.  31  della   tariffa
approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni,
sino al  decreto  ministeriale  16  settembre  1982  sono  variati  e
fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di: 
   L. 10.800 per il geometra; 
   L. 7.500 per gli aiutanti di concetto. 
  I compensi a vacazione previsti dall'art. 32,  primo  comma,  della
stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora,  in  ragione
di: 
   L. 15.000 per il geometra; 
   L. 10.000 per gli aiutanti di concetto.