IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, che modifica il predetto regolamento; Visto l'art. 37 della legge 12 marzo 1968, n. 325; Ravvisata l'opportunita' di modificare la composizione del comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni AMATO, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1988 Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 10 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: La legge n. 325/1968 reca: "Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni". Si trascrive il testo del relativo art. 37: Art. 37 (Rappresentanti del personale nel comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale). - I tre rappresentanti del personale telefonico in seno al comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 4 del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con D.P.R. n. 688/1949, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 1898/1960 e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - La Cassa e' amministrata da un comitato composto come segue: un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici); un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento; un funzionario statale esperto in discipline attuariali; un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati. Il funzionario esperto in discipline attuariali potra', inoltre, essere incaricato, ogni qualvolta si renda necessario, di compiere studi di carattere tecnico. La segreteria del comitato e' retta da un capo ufficio di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati scelti tra il personale del ruolo amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da comandare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134".