IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, concernente il regime delle importazioni delle merci; Ritenuta l'opportunita' di liberalizzare le importazioni di succhi di limone e pertanto di apportare le dovute modifiche al suddetto regime; Decreta: Art. 1. Le importazioni dei succhi di limone dai Paesi delle zone A 2, A 3, B e C di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, gia' soggette ad autorizzazione ministeriale, sono liberalizzate. Pertanto, all'allegato 2 - Elenco delle merci, del ripetuto decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, vengono apportate le seguenti modifiche: viene eliminato il simbolo "A", con i relativi riferimenti alle note, apposto in corrispondenza delle zone summenzionate per le posizioni 2009 3051, 2009 3055 e 2009 3059; la nota (3) "diversi da quelli di pompelmo" posta in corrispondenza della posizione 2009 30 "succhi di altri agrumi" e' sostituita dalla nota (3) "diversi da quelli di pompelmo e di limone".