IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto-legge  6  giugno  1956,  n. 476, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente  nuove
norme  valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di
Stato e di banca esteri;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia doganale e successive modificazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2  aprile
1988, concernente il regime delle importazioni delle merci;
  Ritenuta  l'opportunita' di liberalizzare le importazioni di succhi
di limone e pertanto di apportare le  dovute  modifiche  al  suddetto
regime;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le importazioni dei succhi di limone dai Paesi delle zone A 2, A 3,
B e C di cui  all'allegato  1  del  citato  decreto  ministeriale  24
dicembre  1987, n. 589, gia' soggette ad autorizzazione ministeriale,
sono liberalizzate.
  Pertanto, all'allegato 2 - Elenco delle merci, del ripetuto decreto
ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, vengono apportate le  seguenti
modifiche:
   viene  eliminato  il  simbolo "A", con i relativi riferimenti alle
note, apposto in  corrispondenza  delle  zone  summenzionate  per  le
posizioni 2009 3051, 2009 3055 e 2009 3059;
   la   nota   (3)   "diversi   da   quelli  di  pompelmo"  posta  in
corrispondenza della posizione 2009 30 "succhi di  altri  agrumi"  e'
sostituita  dalla  nota  (3)  "diversi  da  quelli  di  pompelmo e di
limone".