IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni; Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, ed in particolare l'art. 13 il quale demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonche' le procedure necessarie in applicazione degli articoli 4 e 10 della legge stessa; Visto il proprio decreto 14 giugno 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1985; Considerato che lo sviluppo dei traffici combinati richiede la regolamentazione dei veicoli destinati ad operare prevalentemente nelle aree portuali e di interscambio terra-mare per la movimentazione di veicoli e di containers carrellati; Decreta: Art. 1. I veicoli destinati ad operare prevalentemente nelle aree portuali e di interscambio per i trasporti combinati terra-mare e per la movimentazione di veicoli e di containers carrellati sono denominati "mezzi di movimentazione" e sono inquadrati tra le macchine operatrici semoventi e trainate di cui al punto c) dell'art. 30 del testo unico citato nelle premesse, come modificato dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 38/1982 ha apportato modifiche ad alcuni articoli del codice della strada (approvato con D.P.R. n. 393/1959). - Il D.M. 14 giugno 1985 (in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1985) concerne le norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici.