IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste  le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e
del  23 dicembre 1987, con le quali si e' provveduto fra l'altro alla
sospensione  dei  lavori  della  centrale  elettronucleare  dell'Alto
Lazio;
  Viste  le  dichiarazioni  programmatiche  in  materia  di  politica
energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera
dei   deputati  nella  seduta  del  19  aprile  1988,  relative  alla
possibilita'  di  una  riconversione  della  centrale elettronucleare
sopra indicata;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso alla
riconversione   della   centrale   stessa   da   elettronucleare   in
policombustibile  con  potenza  di 2500 MW, combinata con impianto di
ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto
Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono
definitivamente interrotti.
  2.  Nell'ambito  dell'area  gia'  indicata  nella  deliberazione n.
4.431,  in  data  22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio
per    la   localizzazione   in   via   definitiva   della   centrale
elettronucleare  dell'Alto  Lazio  nel  comune di Montalto di Castro,
localita'  Pian  dei  Gangani, e' autorizzata la costruzione da parte
dell'ENEL  di  una centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e
di  un  impianto  di  ripotenziamento  mediante  turbine  a  gas  per
ulteriori 800 MW di potenza.
  3.   La   disposizione   del   comma  2  sostituisce  le  procedure
amministrative  vigenti  per la localizzazione e la costruzione delle
centrali  termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le
autorizzazioni   che   saranno  necessarie  per  l'attivazione  degli
impianti,  ivi  compresa  l'autorizzazione  all'esercizio,  ai  sensi
dell'articolo   17,   comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.