IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                     DELLE POLITICHE COMUNITARIE 
  Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Vista la delega  conferitagli  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
aprile 1988; 
  Vista la  direttiva  n.  86/217/CEE  per  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per  pneumatici
degli autoveicoli, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile  1987,
n. 183; 
  Considerato che occorre provvedere all'emanazione  del  decreto  di
attuazione della suddetta direttiva; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto stabilisce  le  norme  di  attuazione  della
direttiva  n.  86/217/CEE,  concernente   il   ravvicinamento   della
legislazione degli Stati membri relativa ai manometri per  pneumatici
degli autoveicoli, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14  della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. La  direttiva  n.  86/217/CEE  viene  pubblicata  unitamente  al
presente decreto. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.  183/1987
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e'
          il seguente:
             "Art.  14  (Conferimento  di  forza  di  legge ad alcune
          direttive). 1. Le norme  contenute  nelle  direttive  della
          Comunita'  economica  europea,  indicate  nell'elenco  ' A'
          allegato alla presente legge,  hanno  forza  di  legge  con
          effetto  dalla  data  di  emanazione  del decreto di cui al
          comma 2.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro da lui delegato,  da  emanarsi  su
          proposta   dei   Ministri   competenti,   entro   12   mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  verranno
          stabilite  le norme di attuazione delle direttive di cui al
          comma 1".
             -  La  direttiva CEE n. 86/217 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 152  del  6
          giugno  1986  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica n. 60 del 16 settembre 1986.