IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale
autonoma  delle strade (A.N.A.S.) e tenuto conto altresi' che permane
tuttora  l'esigenza  di ricorrere alla particolare procedura prevista
dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 17 della legge 26 marzo
1986,  n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure
concorsuali  in  atto  per  il  conferimento della qualifica di primo
dirigente  dell'Azienda  nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e
comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
valutato  in  L.  30.000.000  per l'anno 1988 e in L. 120.000.000 per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede:
    a)  quanto  a  L.  20.000.000,  a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000,
rispettivamente,  a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e
103  dello  stato  di  previsione  della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;
    b)  quanto  a  L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000,
rispettivamente,  a  carico  degli stanziamenti dei predetti capitoli
101,  102  e  103 del medesimo stato di previsione per ciascuno degli
anni finanziari 1989 e 1990.