IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e tenuto conto altresi' che permane tuttora l'esigenza di ricorrere alla particolare procedura prevista dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 30.000.000 per l'anno 1988 e in L. 120.000.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede: a) quanto a L. 20.000.000, a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988; b) quanto a L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.