IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004; 
  Visto l'art. 14, secondo  comma,  del  decreto-legge  16  settembre
1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15  novembre
1955, n. 1037; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  15  giugno  1984,   n.   232,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408; 
  Visto il decreto 27 luglio 1985, concernente disposizioni,  per  le
ditte produttrici di bevande alcoliche, in applicazione  dell'art.  5
del  decreto-legge  15  giugno  1984,   n.   232,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408; 
  Visto l'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni  del  predetto
decreto in relazione anche alle norme stabilite  dall'art.  8,  comma
28, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  Nella produzione per il consumo interno di  bevande  alcoliche  con
alcole  gravato  da  aliquota  unica  di  imposta,   negli   impianti
sottoposti alla vigilanza permanente della  Guardia  di  finanza,  il
controllo delle operazioni intermedie tra l'estrazione dello  spirito
dai  magazzini  fiduciari  per  il   passaggio   in   lavorazione   e
l'estrazione  dei  prodotti  finiti  dalla   fabbrica   puo'   essere
effettuato, su richiesta  del  fabbricante  all'UTIF  competente  per
territorio, in base alle contabilita' su registri, schede o  supporti
meccanografici vidimati dall'UTIF, tenute dal fabbricante stesso  per
ciascun tipo di prodotto. 
  I cali massimi abbuonabili sono quelli regolati dall'art. 8,  comma
28, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  E' consentito inoltre, a richiesta del fabbricante, che lo  spirito
in cauzione pervenuto in fabbrica dopo l'accertamento e  l'assunzione
in carico  e  scarico  dei  magazzini  fiduciari  sia  immediatamente
scaricato dagli stessi registri per l'intero  quantitativo  accertato
all'introduzione e  posto  a  disposizione  del  fabbricante  per  il
successivo impiego. 
  Ai fini dell'applicazione  del  precedente  comma  i  serbatoi  dei
predetti magazzini  sono  considerati  serbatoi  di  lavorazione.  Lo
spirito dovra' essere preso in carico  dal  fabbricante  su  apposito
registro da cui dovra' essere  scaricato  al  momento  dell'effettivo
impiego. 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo  unico  aprovato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             Il  D.L.  n.  232/1984  reca:  "Modificazioni  al regime
          fiscale per gli alcoli e per alcune  bevande  alcoliche  in
          attuazione  delle  sentenze  15 luglio 1982 e 15 marzo 1983
          emesse dalla Corte di  giustizia  delle  Comunita'  europee
          nelle   cause  n.  216/81  e  n.  319/81,  nonche'  aumento
          dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti  e
          dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli".
 
          Note alle premesse:
             -  Il  R.D.L. n. 226/1937 reca: "Modificazioni al regime
          fiscale  dell'alcool  impiegato  nella   preparazione   del
          marsala,  del  vermut,  dei  liquori, del cognac e di altri
          prodotti alcoolici".
             -  Il  secondo  comma  dell'art. 14 del D.L. n. 836/1955
          (Proroga e  modifica  del  regime  fiscale  degli  spiriti)
          prevede che la facilitazione per la lavorazione in cauzione
          dei liquori, consistente nella sospensione dell'obbligo  di
          invecchiamento, si applichi anche alle acquaviti.
             -  Il  testo  dell'art.  5  del  D.L.  n. 232/1984 e' il
          seguente:
             "Art.  5.  -  Per  le  ditte  produttrici  di  bevande e
          profumerie alcoliche,  sottoposte  a  vigilanza  permanente
          della  Guardia  di  finanza, il Ministro delle finanze, con
          proprio decreto, puo'  impartire  particolari  disposizioni
          atte  ad  eliminare,  ferma la salvaguardia degli interessi
          dell'erario, alcuni compiti demandati  al  personale  degli
          uffici    tecnici    delle    imposte   di   fabbricazione,
          sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti  da
          parte  dei  militari  della  Guardia di finanza presenti in
          fabbrica".
             -  Il  D.M.  27  luglio  1985  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 180 del 1› agosto 1985.
             -  Il comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 (legge
          finanziaria 1988) sostituisce il quinto comma  dell'art.  3
          della  legge  n.  213/1981 (Modificazioni al regime fiscale
          degli spiriti) con il testo di seguito riportato:
             "Per  la  preparazione  di  liquori,  di  acquaviti e di
          frutta allo spirito, effettuata ai sensi  dell'art.  2  del
          predetto  regio  decreto-legge  1›  marzo  1937,  n. 226, e
          dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre
          1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          novembre 1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono  dell'imposta
          di  fabbricazione  o  della  corrispondente  sovrimposta di
          confine  sui  cali  effettivamente  accertati  di   spirito
          impiegato purche' non superino le seguenti misure:
               a)   3   per   cento   per   tutte  le  operazioni  di
          preparazione, di trasformazione e di confezionamento;
               b)  in  aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per
          cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei  mesi  o  dopo
          dodici  mesi  di  giacenza  in  magazzino.  Per  i  periodi
          successivi ai cali suddetti si  aggiunge  il  5  per  cento
          annuo.  Gli  abbuoni  di  cui  alla  presente  lettera sono
          frazionabili per mese".
 
          Nota all'articolo 1
             Il testo del comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988
          e' riportato nelle note alle premesse.