IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004; Visto l'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037; Visto l'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408; Visto il decreto 27 luglio 1985, concernente disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408; Visto l'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni del predetto decreto in relazione anche alle norme stabilite dall'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Decreta: Art. 1. Nella produzione per il consumo interno di bevande alcoliche con alcole gravato da aliquota unica di imposta, negli impianti sottoposti alla vigilanza permanente della Guardia di finanza, il controllo delle operazioni intermedie tra l'estrazione dello spirito dai magazzini fiduciari per il passaggio in lavorazione e l'estrazione dei prodotti finiti dalla fabbrica puo' essere effettuato, su richiesta del fabbricante all'UTIF competente per territorio, in base alle contabilita' su registri, schede o supporti meccanografici vidimati dall'UTIF, tenute dal fabbricante stesso per ciascun tipo di prodotto. I cali massimi abbuonabili sono quelli regolati dall'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67. E' consentito inoltre, a richiesta del fabbricante, che lo spirito in cauzione pervenuto in fabbrica dopo l'accertamento e l'assunzione in carico e scarico dei magazzini fiduciari sia immediatamente scaricato dagli stessi registri per l'intero quantitativo accertato all'introduzione e posto a disposizione del fabbricante per il successivo impiego. Ai fini dell'applicazione del precedente comma i serbatoi dei predetti magazzini sono considerati serbatoi di lavorazione. Lo spirito dovra' essere preso in carico dal fabbricante su apposito registro da cui dovra' essere scaricato al momento dell'effettivo impiego.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il D.L. n. 232/1984 reca: "Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli". Note alle premesse: - Il R.D.L. n. 226/1937 reca: "Modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici". - Il secondo comma dell'art. 14 del D.L. n. 836/1955 (Proroga e modifica del regime fiscale degli spiriti) prevede che la facilitazione per la lavorazione in cauzione dei liquori, consistente nella sospensione dell'obbligo di invecchiamento, si applichi anche alle acquaviti. - Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 232/1984 e' il seguente: "Art. 5. - Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica". - Il D.M. 27 luglio 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 1 agosto 1985. - Il comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) sostituisce il quinto comma dell'art. 3 della legge n. 213/1981 (Modificazioni al regime fiscale degli spiriti) con il testo di seguito riportato: "Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'art. 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purche' non superino le seguenti misure: a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento; b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese". Nota all'articolo 1 Il testo del comma 28 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 e' riportato nelle note alle premesse.