IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale e' stato approvato il relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1987) che con l'art. 1 sostituisce l'art. 24 del suddetto testo unico e che con gli articoli 5, 6 e 7 autorizza il Ministro dei trasporti ad integrare con proprio decreto gli articoli 160, 190 nonche' a modificare il n. 10) dell'art. 221 del regolamento sopracitato; Vista la legge 18 marzo 1988, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1988) che agli articoli 26 e 27 demanda al Ministro dei trasporti di definire con proprio decreto le modalita' per i controlli della velocita' massima e delle caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore; Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1983) e 28 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 3 febbraio 1984) con i quali, in applicazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono state apportate modificazioni all'art. 221 del regolamento sopracitato ed e' stato in particolare istituito l'art. 221/ a concernente le verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1987 con il quale, in applicazione del sopraindicato art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' stato ulteriormente modificato l'art. 221 del succitato regolamento; Ritenuto necessario riformulare il surrichiamato art. 221/ a in conseguenza delle innovazioni introdotte come sopra specificato e secondo quanto previsto dal medesimo art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che autorizza il Ministro dei trasporti a modificare alcuni articoli del regolamento innanzi citato; Decreta: Art. 1. L'art. 160 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Art. 160 (Modalita' per la determinazione delle caratteristiche). - Il limite di velocita' massima di cui all'art. 24 del testo unico per i ciclomotori e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa chilogrammi 70 (Piu' o Meno) 5) senza ausilio di pedali".
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge n. 37/1987 (G. U. n. 44 del 23 febbraio 1987) reca: "Modifiche al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonche' disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli". - La legge n. 111/1988 (G. U. n. 84 dell'11 aprile 1988) reca: "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale". Note alle premesse: - Per la legge n. 37/1987 si veda nelle note al titolo. - Per la legge n. 111/1988 si veda nelle note al titolo. - La legge n. 38/1988 (G. U. n. 48 del 18 febbraio 1982) ha per titolo: "Modifiche ad alcuni articoli del Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 393/1959 e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge n. 815/1980". - Con i decreti ministeriali 28 novembre 1983 (G. U. n. 337 del 9 dicembre 1983), 28 dicembre 1983 (G. U. n. 34 del 3 febbraio 1984) e 14 ottobre 1987 (G. U. n. 253 del 29 ottobre 1987), in applicazione dell'art. 13 della legge n. 38/1982 (v. sopra), sono state apportate modifiche all'art. 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 420/1959 ed e' stato istituito in particolare l'art. 221/a concernente le verifiche e prove d'omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari.