IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420, con il quale e'  stato  approvato  il  relativo  regolamento  di
esecuzione;
  Vista  la  legge  14 febbraio 1987, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 44
del 23 febbraio 1987) che con l'art.  1  sostituisce  l'art.  24  del
suddetto  testo  unico  e  che con gli articoli 5, 6 e 7 autorizza il
Ministro dei trasporti ad integrare con proprio decreto gli  articoli
160, 190 nonche' a modificare il n. 10) dell'art. 221 del regolamento
sopracitato;
  Vista  la  legge  18  marzo  1988, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 1988) che agli articoli 26 e 27  demanda  al  Ministro
dei  trasporti  di  definire  con  proprio decreto le modalita' per i
controlli della velocita' massima e delle caratteristiche costruttive
dei quadricicli a motore;
 Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n.
337 del 9 dicembre 1983) e 28 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 34
del  3 febbraio 1984) con i quali, in applicazione dell'art. 13 della
legge 10 febbraio 1982, n. 38,  sono  state  apportate  modificazioni
all'art.  221  del regolamento sopracitato ed e' stato in particolare
istituito  l'art.  221/  a  concernente  le  verifiche  e  prove   di
omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  ottobre 1987 con il quale, in
applicazione del sopraindicato art. 13 della legge 10 febbraio  1982,
n.  38,  e'  stato  ulteriormente modificato l'art. 221 del succitato
regolamento;
  Ritenuto  necessario  riformulare  il  surrichiamato art. 221/ a in
conseguenza delle innovazioni introdotte  come  sopra  specificato  e
secondo  quanto previsto dal medesimo art. 13 della legge 10 febbraio
1982, n. 38, che autorizza il Ministro  dei  trasporti  a  modificare
alcuni articoli del regolamento innanzi citato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  160  del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
norme sulla disciplina  della  circolazione  stradale  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  160 (Modalita' per la determinazione delle caratteristiche).
- Il limite di velocita' massima di cui all'art. 24 del  testo  unico
per  i  ciclomotori e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito
al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato  dal
costruttore  ed  al  rapporto di trasmissione piu' alto. Detto limite
viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza
di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa chilogrammi 70
(Piu' o Meno) 5) senza ausilio di pedali".
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note al titolo:
             - La legge n. 37/1987 (G. U. n. 44 del 23 febbraio 1987)
          reca:   "Modifiche  al  testo  unico  delle   norme   sulla
          disciplina   della  circolazione  stradale,  approvato  con
          D.P.R.  n.  393/1959,  concernenti   la   definizione   dei
          ciclomotori  e  la  classificazione dei motoveicoli nonche'
          disposizioni  relative  all'abilitazione  alla  guida   dei
          motocicli".
             - La legge n. 111/1988 (G. U. n. 84 dell'11 aprile 1988)
          reca:  "Norme sulla  istituzione  della  patente  di  guida
          comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle
          patenti di guida  e  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza
          stradale".
 
          Note alle premesse:
             - Per la legge n. 37/1987 si veda nelle note al titolo.
             - Per la legge n. 111/1988 si veda nelle note al titolo.
             - La legge n. 38/1988 (G. U. n. 48 del 18 febbraio 1982)
          ha per titolo: "Modifiche ad  alcuni  articoli  del  Codice
          della strada, approvato con D.P.R. n. 393/1959 e successive
          modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei  veicoli,
          nonche' alla legge n.  815/1980".
             -  Con i decreti ministeriali 28 novembre 1983 (G. U. n.
          337 del 9 dicembre 1983), 28 dicembre 1983 (G. U. n. 34 del
          3  febbraio  1984)  e  14 ottobre 1987 (G. U. n. 253 del 29
          ottobre 1987), in applicazione dell'art. 13 della legge  n.
          38/1982 (v. sopra), sono state apportate modifiche all'art.
          221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle
          norme   sulla   disciplina   della  circolazione  stradale,
          approvato con D.P.R. n. 420/1959 ed e' stato  istituito  in
          particolare  l'art.  221/a concernente le verifiche e prove
          d'omologazione dei ciclomotori e dei motori ausiliari.