IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/643 del 1 dicembre 1983, relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega al Governo per l'attuazione della predetta direttiva CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, attuativo della legge di delega precitata; Considerato che il decreto presidenziale n. 254/85 conferisce al Ministro della sanita' la facolta' di stabilire, con propri decreti, i criteri e le modalita' di esecuzione dei controlli al fine di completare sul piano applicativo, la corretta attuazione dei suddetti provvedimenti; Ritenuto necessario, in particolare, dettare norme finalizzate alla realizzazione di comportamenti uniformi da parte dei veterinari di confine, specie per quanto riguarda il controllo "a sondaggio" e le altre modalita' pratiche tendenti ad ottenere una maggiore scorrevolezza dei flussi importativi di animali, di prodotti ed avanzi di origine animale; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 9 marzo 1988; Decreta: Art. 1. Fatte salve disposizioni particolari in applicazione dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, il controllo sanitario sugli animali vivi, prodotti ed avanzi animali, provenienti dai Paesi della Comunita' economia europea e' eseguito a sondaggio. --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/11/1988, n. 274 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 1: Il testo del secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 254/1985 e' il seguente: "Il controllo veterinario in deroga a quanto previsto dal precedente comma puo' essere disposto, per il periodo di tempo necessario, su tutti i trasporti di animali provenienti da aree territoriali dei Paesi membri della Comunita' economica europea, qualora sussista un rischio a causa della presenza in detti Paesi di malattie infettive".