IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.  83/643
del 1› dicembre 1983, relativa alle agevolazioni dei controlli fisici
e delle formalita' amministrative nei trasporti di  merci  tra  Stati
membri; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 734, recante delega  al  Governo
per l'attuazione della predetta direttiva CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985,  n.
254, attuativo della legge di delega precitata; 
  Considerato che il decreto presidenziale n.  254/85  conferisce  al
Ministro della sanita' la facolta' di stabilire, con propri  decreti,
i criteri e le modalita' di  esecuzione  dei  controlli  al  fine  di
completare sul piano applicativo, la corretta attuazione dei suddetti
provvedimenti; 
  Ritenuto necessario, in particolare, dettare norme finalizzate alla
realizzazione di comportamenti uniformi da parte  dei  veterinari  di
confine, specie per quanto riguarda il controllo "a sondaggio"  e  le
altre  modalita'  pratiche  tendenti   ad   ottenere   una   maggiore
scorrevolezza dei flussi  importativi  di  animali,  di  prodotti  ed
avanzi di origine animale; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 9 marzo 1988; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  Fatte salve disposizioni particolari in applicazione  dell'art.  7,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  8  maggio
1985, n. 254, il controllo sanitario sugli animali vivi, prodotti  ed
avanzi  animali,  provenienti  dai  Paesi  della  Comunita'  economia
europea e' eseguito a sondaggio. 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni   apportate   dall'errata-corrige   pubblicato   in   G.U.
22/11/1988, n. 274 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  del  secondo  comma dell'art. 7 del D.P.R. n.
          254/1985 e'  il  seguente:  "Il  controllo  veterinario  in
          deroga  a  quanto previsto dal precedente comma puo' essere
          disposto, per il periodo di tempo necessario,  su  tutti  i
          trasporti  di  animali provenienti da aree territoriali dei
          Paesi membri della  Comunita'  economica  europea,  qualora
          sussista  un  rischio a causa della presenza in detti Paesi
          di malattie infettive".