IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il terzo comma dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 4 agosto 1988 Il Ministro: ZANONE Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse del decreto: Il testo dell'art. 29, terzo comma, della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e' il seguente: "I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto".