IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Visto il terzo comma dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986,  n.
958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di
leva prolungata; 
                              Decreta: 
  E'  approvato  l'annesso  regolamento   disciplinante   l'attivita'
sportiva  dei  militari  di  leva  riconosciuti  atleti  di   livello
nazionale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 4 agosto 1988 
                                                  Il Ministro: ZANONE 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
                                      NOTE 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota alle premesse del decreto: 
             Il testo dell'art.  29,  terzo  comma,  della  legge  n.
          958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma
          di leva prolungata) e' il seguente: 
             "I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di
          livello  nazionale  da  una   commissione,   composta   dai
          rappresentanti del Comitato olimpico nazionale  italiano  e
          delle Forze  armate,  sono  autorizzati  ad  esercitare  la
          pratica delle discipline sportive compatibilmente  con  gli
          obblighi di  servizio  e  secondo  quanto  previsto  da  un
          apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con
          proprio decreto".