IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 28 ottobre 1968, istitutiva del  Fondo  speciale
per   la   ricerca   applicata,  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  15,  terzo  comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  61
del  14  marzo  1988,  che  riserva  alla formazione professionale di
ricercatori e tecnici di ricerca una quota non superiore  al  10  per
cento delle disponibilita' del predetto Fondo;
  Viste  le  proprie  delibere del 22 dicembre 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1983, e dell'8  agosto  1984,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del 20 ottobre 1984,
recanti direttive generali di gestione  del  Fondo  speciale  per  la
ricerca applicata;
  Visto  l'art.  1,  lettera  d),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n.  611/1986  relativo  all'approvazione  dell'elenco  dei
decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo
e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
  Vista   la   proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica,  trasmessa  con
nota  n. 681/ACG/88 del 9 settembre 1988, relativa agli indirizzi per
il finanziamento delle  attivita'  di  formazione  professionale  nel
campo della ricerca applicata;
  Considerato   che   l'obiettivo   di  una  adeguata  qualificazione
professionale in tale settore puo' essere  conseguito  attraverso  la
stretta  collaborazione  dei  diversi  soggetti  operanti nel settore
della ricerca;
  Considerato  altresi'  che  gli interventi pubblici posti in essere
con le risorse del Fondo speciale per la  ricerca  applicata  possono
costituire  le  linee  di  azione  lungo  le  quali puo' svolgersi il
processo formativo idoneo alla formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca;
  Udita   la   relazione   del   Sottosegretario   di  Stato  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica;
                              Delibera:
  Il  Ministro  per  il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica per finanziare  l'attivita'  di  formazione
professionale  nel settore della ricerca applicata prevista dall'art.
15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  si  attiene  alle
seguenti direttive:
  1.  Il  Fondo  finanzia le attivita' di formazione professionale di
ricercatori e tecnici  di  ricerca  ai  fini  del  potenziamento  del
sistema  economico  tramite  l'efficace preparazione di risorse umane
altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con
particolare  riferimento  al  mondo  produttivo  e con l'obiettivo di
favorire, tra l'altro, la massima competitivita'  internazionale  dei
settori interessati.
  Con   tale   attivita'   si   intende  sviluppare  il  processo  di
orientamento e qualificazione tecnica, scientifica e/o gestionale  di
persone  di  eta'  non  superiore a ventinove anni, in possesso di un
idoneo titolo di  studio,  anche  in  relazione  alle  necessita'  di
formazione di nuove figure professionali.
   1.2.   Le   attivita'  di  formazione  professionale,  finalizzate
all'apprendimento e non  a  scopi  di  produzione  industriale,  sono
proposte  e  gestite  dai  soggetti  di cui all'art. 2 della legge n.
46/1982, che si avvalgono a tal fine delle strutture universitarie  e
post-universitarie   pubbliche   o   private   anche   comunitarie  o
internazionali e/o  delle  societa'  di  ricerca  costituite  con  la
partecipazione del Fondo.
   1.3.   Al   fine   di   consentire   al  personale  in  formazione
l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica  e  professionale
unita   all'esperienza   operativa  derivante  dall'affiancamento  al
personale impiegato  nella  realizzazione  di  attivita'  di  ricerca
applicata,  le  attivita'  di  formazione  hanno  per  oggetto sia le
esperienze  operative   in   ambiti   scientifici,   tecnologici   ed
industriali,  sia  l'approfondimento  delle conoscenze specialistiche
nelle discipline specifiche inerenti alle attivita' di ricerca.
  In  relazione ai livelli di maggior qualificazione, le attivita' di
formazione riguardano altresi' l'apprendimento  delle  conoscenze  in
materia   di  programmazione,  gestione  strategica,  valutazione  ed
organizzazione operativa dei progetti di ricerca applicata.
  2.  I  soggetti  ammissibili  agli  interventi  del  Fondo  possono
presentare i  progetti  di  formazione  sia  in  forma  autonoma  sia
congiuntamente   a   quelli  riguardanti  le  iniziative  di  ricerca
applicata nelle varie forme previste dalle norme vigenti.
   2.1. Le proposte evidenzieranno, tra l'altro, la rispondenza delle
attivita' di formazione alle esigenze scientifiche e tecnologiche del
settore   interessato,   anche   in   riferimento   ai   livelli   di
qualificazione previsti, la conseguente  valutazione  in  termini  di
ricadute  occupazionali,  le caratteristiche e le modalita' attuative
delle  attivita'   di   formazione,   le   strutture   coinvolte,   i
partecipanti,  le  metodologie e le procedure di selezione, la durata
espressa anche in ore formative, le relative spese.
   2.2.  Sono  finanziabili  le  spese, anche se sostenute all'estero
riguardanti:
    la  preparazione  e  la gestione delle attivita' considerate, ivi
comprese  le  spese  relative  alle  risorse  umane   e   strumentali
impiegate;
    il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di
spostamento attinenti l'attivita' di formazione;
    la  completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i
rischi di  infortunio,  che  deve  essere  effettuata  a  carico  del
proponente.
   2.3.  Tutte  le  obbligazioni  e  le  relative responsabilita' nei
confronti  dei  terzi  comunque   derivanti   dall'attuazione   delle
attivita'  di  formazione,  sono a carico del soggetto proponente che
dovra', pertanto, rilasciare apposita dichiarazione  di  esonero  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica e dell'Istituto mobiliare italiano.
  3.   La  presentazione,  l'istruttoria  e  il  finanziamento  delle
attivita' di formazione seguono  le  stesse  procedure  e  modalita',
previste  dalla  normativa  in  vigore  per  le iniziative di ricerca
applicata.
  4.  In  sede di ripartizione annuale delle disponibilita' del Fondo
speciale per la ricerca applicata, il Ministro per  il  coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica stabilisce,
entro il limite massimo del 10 per  cento,  la  quota  delle  risorse
finanziarie  da destinare ai progetti di formazione professionale; le
somme non utilizzate alla fine  di  ciascun  anno,  affluiscono  alle
disponibilita' complessive dell'anno successivo.
  5.  I  finanziamenti  delle  attivita' di formazione concessi sotto
forma di contributo nella spesa possono raggiungere il 65% dei costi,
elevabile  all'85%  nel caso di piccole e medie imprese e di progetti
prevalentemente svolti nel Mezzogiorno. Le proposte di  attivita'  di
formazione   collegate  a  progetti  di  ricerca  applicata  definiti
autonomamente dai soggetti ammissibili, ai sensi dell'art. 2, secondo
comma, della legge n. 46/1982, costituiscono elemento di priorita' ai
fini della  concessione  del  finanziamento  a  favore  del  progetto
stesso.  Si  intendono  collegate anche quelle proposte di formazione
che prevedono una scadenza delle attivita' di formazione posteriore a
quella di conclusione della ricerca.
  Costituisce  altresi'  elemento  di  priorita'  la realizzazione di
programmi di formazione professionale, anche di natura consortile,  a
favore delle piccole e medie imprese.
   5.1.  Proposte di attivita' di formazione aggiuntive a progetti di
ricerca gia' presentati, possono essere inviate entro tre mesi  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
   5.2. Relativamente ai progetti di ricerca applicata che sono stati
ammessi al finanziamento successivamente all'entrata in vigore  della
legge  11  marzo  1988,  n.  67, ed a valere sulle disponibilita' del
Fondo per il  1988,  si  applicano  le  disposizioni  della  presente
direttiva.
  I  soggetti  beneficiari  di  detti  interventi  possono presentare
all'Istituto mobiliare italiano, prima della  stipula  dei  contratti
con l'Istituto stesso, proposte per attivita' di formazione; il costo
di formazione si intende aggiuntivo al costo del progetto di ricerca.
   5.3.  I  soggetti  destinatari  di  finanziamenti per attivita' di
formazione  devono  documentare  i  risultati  finali  delle   stesse
fornendo,  per  ciascun  partecipante  alle  attivita'  di formazione
professionale,  apposita  scheda  di  valutazione  sottoscritta   dal
responsabile  del progetto di formazione sulle attivita' svolte e sul
livello di qualificazione conseguito.
   5.4.  Sull'andamento delle attivita' di formazione e sui risultati
finali conseguiti, il Ministro per il coordinamento delle  iniziative
per   la   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sottopone  al  CIPI
circostanziate relazioni entro il 31 marzo di ciascun anno.
  6. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica,  in  sede  di  definizione  dei  programmi
nazionali di ricerca, valuta l'opportunita', a fronte di ciascun tema
di ricerca previsto, di realizzare con le modalita' dei contratti  di
ricerca  progetti  di  formazione  individuando a tal fine obiettivi,
tempi e spese.
  Le  relative  offerte costituiscono elemento di valutazione ai fini
dell'assegnazione dei  contratti  di  ricerca  per  l'esecuzione  dei
singoli  temi  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale, con particolare
riferimento alle attivita' di formazione a  favore  delle  piccole  e
medie  imprese o per l'occupazione giovanile, specie nel Mezzogiorno.
   6.1.  Il  Ministro  per  il  coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPI
le  proposte  di  attivita'  di formazione - da sviluppare in stretto
raccordo  con  le  strutture  universitarie  e  post-universitarie  -
presentate dalle societa' di ricerca costituite con la partecipazione
del Fondo.
  Tali  proposte  devono  essere  relative  ai programmi nazionali di
ricerca  nei  quali  le  societa'  gia'  figurano   assegnatarie   di
contratti, da integrare allo scopo.
   6.2.  Il  Ministro  per  il  coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai programmi nazionali
di  ricerca  per  le  biotecnologie  avanzate  e per le tecnologie in
cardiologia, per i quali non risultano ancora assegnati  i  contratti
di  ricerca,  sottopone  all'approvazione  del  CIPI  le  proposte di
attivita' di formazione - da sviluppare in stretto  raccordo  con  le
strutture  universitarie  e  post-universitarie  -  presentate  dalle
societa' di ricerca costituite con la  partecipazione  del  Fondo  ed
operanti  nei  rispettivi  settori  considerati,  per  la  successiva
realizzazione, da  parte  delle  societa'  stesse,  tramite  appositi
contratti di ricerca.
   6.3.  I  soggetti  destinatari  dei finanziamenti per attivita' di
formazione  devono  documentare  i  risultati  finali  delle   stesse
fornendo,  per  ciascun  partecipante, apposita scheda di valutazione
sulle attivita' svolte e sul livello di qualificazione conseguito.
  I  relativi  giudizi devono essee formulati da apposita commissione
designata,  su  richiesta  del  soggetto  contraente,  da  una  delle
strutture    universitarie    e   postuniversitarie   non   coinvolte
nell'attivita' di formazione.
  Tale commissione deve essere costituita da rappresentanti del mondo
accademico e produttivo.
   6.4.  Sull'andamento delle attivita' di formazione e sui risultati
finali conseguiti, il Ministro per il coordinamento delle  iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, sottopone al CIPI, entro il
31 marzo di ciascun  anno,  una  dettagliata  relazione  che  integra
quella  prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 46/1982 in
materia di programmi nazionali e contratti di ricerca.
  7. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  porra'  in  atto  i  necessari  raccordi
operativi  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione agli interventi di cui alla  presente  delibera,  anche  al
fine  di  favorire  le  iniziative  opportune  dirette  a  consentire
l'accesso dei progetti di formazione professionale  ai  benefici  del
Fondo   sociale   europeo,   conformemente   alle  vigenti  normative
comunitarie e nazionali.
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 27 ottobre 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             Il  testo  vigente  del  terzo  comma dell'art. 15 della
          legge n.  67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il  seguente:
          "Una  quota  fino  al 10 per cento delle disponibilita' del
          Fondo di cui al comma 2, con priorita' per programmi  anche
          consortili  a  favore  delle  piccole  e  medie imprese, e'
          utilizzata  per  finanziare   l'attivita'   di   formazione
          professionale  di  ricercatori e tecnici di ricerca di eta'
          non superiore a  29  anni,  che  verranno  impiegati  nella
          realizzazione  dei progetti. Per le attivita' di formazione
          professionale saranno utilizzate  le  societa'  di  ricerca
          costituite  con  i  mezzi  del  Fondo  medesimo  e anche le
          strutture universitarie e  post-universitarie.  I  soggetti
          destinatari delle quote di finanziamento devono documentare
          i risultati delle suddette attivita' di  formazione.  Sulle
          suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle
          iniziative  per  la  ricerca  scientifica   e   tecnologica
          riferisce   annualmente   al   CIPI  nelle  forme  previste
          dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n.
          46".
 
          Note al dispositivo:
              - Per il testo del terzo comma dell'art. 15 della legge
          n.  67/1988, si rinvia alla precedente nota.
             -  Il  testo vigente dell'art. 2 della legge n. 46/1982,
          e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Possono  beneficiare  degli interventi del
          Fondo i seguenti soggetti:
               a) imprese industriali;
               b) consorzi tra le imprese industriali;
               c)  enti  pubblici  economici  che  svolgono attivita'
          produttiva;
               d)  societa'  di  ricerca  costituite  con i mezzi del
          Fondo tra i soggetti  delle  lettere  a),  b),  c)  ed  e),
          nonche'  tra  le  societa'  finanziarie  di  controllo e di
          gestione di imprese industriali;
               e)  centri  di  ricerca  industriale  con personalita'
          giuridica autonoma,  promossi  dai  soggetti  di  cui  alle
          lettere  a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di
          controllo e di gestione di imprese industriali;
               f)   consorzi  tra  le  imprese  industriali  ed  enti
          pubblici.
             Il Fondo finanzia i seguenti tipi di attivita':
              1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente
          e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
              2)  programmi  nazionali  di  ricerca  finalizzati allo
          sviluppo di tecnologie fortemente innovative e  strategiche
          suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
              3)  le  iniziative  per il trasferimento alle piccole e
          medie  imprese  delle  conoscenze   e   delle   innovazioni
          tecnologiche nazionali;
              4)    i    contratti    di    ricerca   che   pubbliche
          amministrazioni,  anche  regionali,   propongono   per   la
          realizzazione  da  parte  dei soggetti di cui al precedente
          primo comma.
             La  partecipazione  degli  enti scientifici di ricerca e
          sperimentazione ai consorzi di  cui  alla  lettera  f)  del
          precedente  primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di
          ricerca ed approvata  dal  Ministro  vigilante  sentito  il
          parere  del  Ministro  del  tesoro  e  del  Ministro per il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica".
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  11, terzo comma, della
          legge n.  46/1982 e'  il  seguente:  "Il  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica, avvalendosi del comitato di  cui  all'art.  7,
          sottopone  al  CIPI  un rapporto sui risultati finali della
          ricerca  oggetto  del  contratto  e  riferisce  annualmente
          sull'andamento  della  gestione  dei  singoli  contratti di
          ricerca, nonche'  sulla  loro  rispondenza  agli  obiettivi
          previsti  e  alle  direttive emanate, anche con riferimento
          alla valutazione del rapporto costi-benefici".