La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge: Lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1018.