La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  accettare
l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A1, dello statuto dell'AIEA,
adottato  a  Vienna  dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre
1984.
          AVVERTENZA:
          Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
          disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
          Lo  statuto  dell'AIEA e' stato ratificato e reso esecutivo
          in Italia con legge 27 settembre 1957, n. 876.