IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla  legge  8  marzo  1968, n. 399, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante norme in
materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:
   13   novembre   1985,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
293/1/985;
   3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986;
   31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987;
   27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200/1987;
   24  marzo  1988,  n.  136,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
103/1988;
   25  marzo  1988,  n.  137,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
103/1988;
   16  luglio  1988,  n.  333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187/1988;
  Vista la direttiva della commissione n. 87/552/CEE, del 17 novembre
1987,  pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n. L 336 del 26
novembre  1987,  con  la quale e' stato modificato tanto l'allegato I
della  direttiva  70/524/CEE,  del  23  novembre  1970, relativa agli
additivi   nell'alimentazione   degli   animali,   con   il  disporre
l'ammissione,  in via definitiva, di taluni agenti emulsionanti e del
Solfato  di  calcio biidrato, nonche' col modificare le condizioni di
impiego della Bentonite/Montmorillonite, quanto l'allegato II, con il
disporre,    tra    l'altro,   la   proroga   dell'ammissione   della
Virginiamicina per galline ovaiole, del Flavofosfolipol, per conigli,
del Nitrovin, della Perlite e dei Regolatori di acidita', nonche' col
modificare  le condizioni di impiego del Trioleato di poliossietilene
(20) sorbitano;
  Sentita  la  commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi   per   mangimi,   citato   nelle  premesse,  e'  modificato
conformemente  all'allegato  al  presente  decreto.  E' consentito un
periodo di sei mesi per l'eliminazione delle scorte.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  decimo  comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963
          cosi' recita:
             "Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro
          per l'agricoltura e per le foreste e con  il  Ministro  per
          l'industria,  per il commercio e per l'artigianato, sentito
          il  parere  della  Commissione  di  cui   all'articolo   9,
          stabilisce con proprio decreto:
               a)  quali  siano i principi attivi che sono consentiti
          nella preparazione degli integratori  e  degli  integratori
          medicati per mangimi;
               b)  la  concentrazione  massima  di  ciascuno di detti
          principi  attivi  consentita  negli  integratori  e   negli
          integratori medicati per mangimi;
               c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di
          ciascuno di detti principi attivi  consentita  nel  mangime
          integrato  ed  integrato medicato, in relazione all'impiego
          per le varie specie animali;
               d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori
          medicati per mangimi destinati  ai  trattamenti  collettivi
          per  via  alimentare  e  le  condizioni  cui debbono essere
          subordinati la produzione, la  vendita  e  l'impiego  degli
          stessi e dei mangimi con essi preparati;
               e)  quali  siano  gli  additivi, i prodotti minerali e
          chimico-industriali consentiti nell'alimentazione  animale,
          le  rispettive  caratteristiche, nonche', quando occorrano,
          le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni
          da fornirsi agli acquirenti".
             -  La  lettera  u),  dell'art. 6 della legge n. 833/1978
          (Istituzione del servizio sanitario nazionale)  prevede  la
          competenza  dello  Stato  per  le  funzioni  amministrative
          concernenti la individuazione delle  malattie  infettive  e
          diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del  caso,  la distruzione degli animali infetti o sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi  obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi; le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli    additivi    e    delle    sostanze    minerali   e
          chimico-industriali      nei       prodotti       destinati
          all'alimentazione  zootecnica, nonche' quelle relative alla
          produzione e  alla  commercializzazione  di  questi  ultimi
          prodotti.