IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti: 13 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293/1/985; 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986; 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987; 24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 16 luglio 1988, n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/1988; Vista la direttiva della commissione n. 87/552/CEE, del 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 336 del 26 novembre 1987, con la quale e' stato modificato tanto l'allegato I della direttiva 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via definitiva, di taluni agenti emulsionanti e del Solfato di calcio biidrato, nonche' col modificare le condizioni di impiego della Bentonite/Montmorillonite, quanto l'allegato II, con il disporre, tra l'altro, la proroga dell'ammissione della Virginiamicina per galline ovaiole, del Flavofosfolipol, per conigli, del Nitrovin, della Perlite e dei Regolatori di acidita', nonche' col modificare le condizioni di impiego del Trioleato di poliossietilene (20) sorbitano; Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. E' consentito un periodo di sei mesi per l'eliminazione delle scorte.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963 cosi' recita: "Il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti". - La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti.