IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  marzo 1988, n. 289, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25 luglio  1988,
recante  norme  per  il  conseguimento  dell'abilitazione da parte di
soggetti  diversi  dai  chimici  di  porto,   da   incaricare   negli
accertamenti  tecnici  di  cui  alla  regola 8 dell'allegato II della
convenzione Marpol '73/78;
  Considerata  l'opportunita'  di  modificare  la  composizione della
commissione prevista dall'art. 3 del citato  decreto  ministeriale  8
marzo  1988  al fine di consentirne l'integrazione con un funzionario
della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
                               Decreta:
  La  commissione  di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo
1988, n. 289, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  25
luglio 1988, e' integrata con un funzionario della Direzione generale
della navigazione e del traffico marittimo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 2 settembre 1988
                                                Il Ministro: PRANDINI
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art. 3 del D.M. 8 marzo 1988, n. 289, e'
          il seguente:
             "Art.  3. - La valutazione tecnica e l'istruttoria delle
          istanze di cui  al  precedente  art.  2  e'  effettuata  da
          apposita  commissione  da  nominarsi con separato decreto e
          composta da un rappresentante dell'ispettorato tecnico,  da
          un  funzionario dell'ispettorato centrale per la difesa del
          mare,  da  un  funzionario  della  Direzione  generale  del
          demanio  marittimo e porti, da un ufficiale del Corpo delle
          capitanerie di porto e da un esperto nel settore,  estraneo
          all'Amministrazione della marina mercantile.
             L'abilitazione   e'  rilasciata  con  provvedimento  del
          Ministro della marina mercantile ed e'  relativa  ai  porti
          per i quali sia ravvisata l'opportunita'.
             L'abilitazione  e'  revocata  a  motivato  giudizio  del
          Ministro della marina mercantile allorche' vengano meno  le
          condizioni  e  i  presupposti  che  ne hanno determinato il
          rilascio  o  in   caso   di   gravi   mancanze   da   parte
          dell'abilitato.
   Presso  il  Ministero  della  marina mercantile e' tenuto apposito
elenco dei soggetti abilitati ai sensi del presente decreto".