IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti: 3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986; 31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987; 27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200/1987; 24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103/1988; 16 luglio 1988, n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187/1988; Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 112, del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva della commissione delle Comunita' europee n. 87/552/CEE, del giorno 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 336, del 26 novembre 1987, con la quale e' stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, recante norme in materia di additivi per mangimi, con il disporre le condizioni di impiego della Salinomicina sodica per suinetti e per suini, del Meticlorpindolo/Metilbenzoquato per conigli, del Lasalocid-sodio per tacchini, dell'Astaxantina per salmoni e trote, e dell'Acido Metilpropionico per tutte le specie animali, ad eccezione delle galline ovaiole; Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante l'elenco degli additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art.1, comma 8, della legge n. 281/1963, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152: "8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti; f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti". - La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti. Nota all'art. 1: L'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985 elenca gli additivi consentiti nei mangimi.