IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8
marzo  1968,  n.  399, concernente la disciplina della preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  dalla  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985, recante norme in
materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:
   3 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1986;
   31 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107/1987;
   27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200/1987;
   24  marzo  1988,  n.  136,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
103/1988;
   25  marzo  1988,  n.  137,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
103/1988;
   16  luglio  1988,  n.  333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187/1988;
  Visto,  altresi',  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
marzo  1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario  n.  112, del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di
quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione
di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti
l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee e l'adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
  Vista  la  direttiva  della  commissione delle Comunita' europee n.
87/552/CEE,  del  giorno 17 novembre 1987, pubblicata nella "Gazzetta
Ufficiale"  CEE n. L 336, del 26 novembre 1987, con la quale e' stato
modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE,
del  23  novembre  1970,  recante  norme  in  materia di additivi per
mangimi,  con il disporre le condizioni di impiego della Salinomicina
sodica  per suinetti e per suini, del Meticlorpindolo/Metilbenzoquato
per  conigli,  del Lasalocid-sodio per tacchini, dell'Astaxantina per
salmoni  e  trote,  e  dell'Acido Metilpropionico per tutte le specie
animali, ad eccezione delle galline ovaiole;
  Sentita  la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della
citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2  maggio  1985,  recante  l'elenco  degli
additivi consentiti nei mangimi, citato nelle premesse, e' modificato
in conformita' all'allegato al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo dell'art.1, comma 8, della legge
          n.  281/1963, come sostituito dall'art.  1  del  D.P.R.  31
          marzo 1988, n.  152:
             "8.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
          Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sentito il parere della
          commissione di cui  all'art.   9,  stabilisce  con  proprio
          decreto:
               a)  quali  siano i principi attivi che sono consentiti
          nella preparazione degli integratori  e  degli  integratori
          medicati per mangimi;
               b)  la  concentrazione  massima  di  ciascuno di detti
          principi  attivi  consentita  negli  integratori  e   negli
          integratori medicati per mangimi;
               c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di
          ciascuno di detti principi attivi  consentita  nel  mangime
          contenente integratori o integratori medicati, in relazione
          all'impiego per le varie specie animali;
               d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori
          medicati per mangimi destinati  ai  trattamenti  collettivi
          per  via  alimentare  e  le  condizioni  cui debbono essere
          subordinati la produzione, la  vendita  e  l'impiego  degli
          stessi e dei mangimi con essi preparati;
               e)  quali  siano  gli  additivi, i prodotti minerali e
          chimico-industriali consentiti nell'alimentazione  animale,
          le  rispettive  caratteristiche, nonche', quando occorrano,
          le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni
          da fornirsi agli acquirenti;
               f)   le  quantita'  massime  di  sostanze  e  prodotti
          indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico,
          stabilendo,    se   necessario,   norme   in   materia   di
          utilizzazione, di confezionamento  e  di  dichiarazioni  da
          fornire per detti alimenti".
             -  La  lettera  u),  dell'art. 6 della legge n. 833/1978
          (Istituzione del servizio sanitario nazionale)  prevede  la
          competenza  dello  Stato  per  le  funzioni  amministrative
          concernenti la individuazione delle  malattie  infettive  e
          diffuse  del  bestiame per le quali, in tutto il territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del  caso,  la distruzione degli animali infetti o sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi  obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi; le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli    additivi    e    delle    sostanze    minerali   e
          chimico-industriali      nei       prodotti       destinati
          all'alimentazione  zootecnica, nonche' quelle relative alla
          produzione e  alla  commercializzazione  di  questi  ultimi
          prodotti.
          Nota all'art. 1:
             L'allegato  al decreto ministeriale 2 maggio 1985 elenca
          gli additivi consentiti nei mangimi.