La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il R.D.L. n. 930/1933 reca: "Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito".