IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  39  della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato,  che  attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di
emettere buoni  ordinari  del  Tesoro  secondo  le  norme  e  con  le
caratteristiche  che  per  i  medesimi  saranno  stabiliti con propri
decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle  previste  dal
regolamento  di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare il
rimborso anticipato degli stessi;
  Visto  l'art.  3, comma 8, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 1989 che fissa in lire 104.000 miliardi l'importo massimo
di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  il  decreto  legge  19 settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre 1986, n. 759, che ha disposto che gli  interessi  e
gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  emessi  successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge
di cui trattasi, siano assoggettati a ritenuta fiscale;
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  stabilire le modalita' di
emissione dei B.O.T. per l'anno finanziario 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  finanziario  1989  l'emissione  dei buoni ordinari del
Tesoro al  portatore  viene  fissata  con  decreti  ministeriali,  da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
  Le  emissioni  dei  buoni  ordinari del Tesoro possono avvenire con
cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.