IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabiliti con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi; Visto l'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 che fissa in lire 104.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto il decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, che ha disposto che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge di cui trattasi, siano assoggettati a ritenuta fiscale; Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalita' di emissione dei B.O.T. per l'anno finanziario 1989; Decreta: Art. 1. Per l'anno finanziario 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalita' di assegnazione e ogni altra caratteristica. Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.