IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico piu' avanti indicato e' stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Pittarello Loredana - Banco ambulante, via Belludi, Padova; Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico e' risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1212 del 18 luglio 1988); Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163102 in data 12 agosto 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Arplast S.n.c. di Dalla Libera Gianfranco, con sede in Vigonza (Padova) e Pittarello Loredana - Banco ambulante in via Belludi - Padova; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Arplast S.n.c., con sede in Peraga di Vigonza (Padova), a causa della non conformita' dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesu' bambino, supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di nove lampade pisello con soggetti.