IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la   circolazione   del  materiale  elettrico  del  quale  sia  stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art.  2
della citata legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 11 maggio  1988  il  materiale  elettrico
piu'   avanti   indicato   e'   stato  prelevato,  tramite  l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso
la ditta Pittarello Loredana - Banco ambulante, via Belludi, Padova;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
e'  risultato  non  conforme  ai  principi  generali  in  materia  di
sicurezza  precisati  all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazioni
IMQ n. 1212 del 18 luglio 1988);
  Considerando  le  comunicazioni inviate, con nota n. 163102 in data
12 agosto 1988, circa i risultati delle prove  e  accertamenti,  alla
ditta  Arplast S.n.c. di Dalla Libera Gianfranco, con sede in Vigonza
(Padova) e Pittarello Loredana - Banco ambulante  in  via  Belludi  -
Padova;
  Considerando  la  necessita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono  regola  d'arte  in  materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e  la
cessione  a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato di fabbricazione Arplast S.n.c., con sede in Peraga  di
Vigonza  (Padova), a causa della non conformita' dei materiali stessi
ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge  18
ottobre 1977, n. 791:
   apparecchio  di  illuminazione  decorativo  costituito da immagine
votiva  raffigurante  S.  Antonio  con  in  braccio  Gesu'   bambino,
supportata  da  una  nicchia  in  materiale isolante e munita di nove
lampade pisello con soggetti.