IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista all'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge; Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988, il materiale elettrico piu' avanti indicato, e' stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato di Milano, presso la ditta UPIM, in Milano, corso Buenos Aires, 21; Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico e' risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1230 e n. 1234 in data 28 luglio 1988); Considerando le comunicazioni inviate, con note n. 163117, 163122, 163118, 163119, 163120, 163121, 163123 in data 23 settembre 1988 e n. 163132 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Stilplast con sede in Senago (Milano), e UPIM - magazzino in corso Buenos Aires, 21, Milano; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabricazione Stilplast, a causa della non conformita' dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: apparecchi di illuminazione mobili, utilizzanti lampade ad incandescenza (riferimenti del rivenditore n. 4134.00, n. 4216.00, n. 4204.00, n. 4117.00, n. 4142.00, n. 4211.00, n. 4201.00, n. 4133.00).