IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto  l'art.  9  dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista all'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la
circolazione  del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata
la non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2 della  citata
legge;
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della legge citata, in data 11 maggio 1988,  il  materiale  elettrico
piu'   avanti   indicato,   e'  stato  prelevato,  tramite  l'ufficio
provinciale  dell'industria,  commercio  ed  artigianato  di  Milano,
presso la ditta UPIM, in Milano, corso Buenos Aires, 21;
  Considerando   che,   in  base  alle  verifiche  e  prove  eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto  ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico
e'  risultato  non  conforme  ai  principi  generali  in  materia  di
sicurezza  precisati  all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
per i motivi riportati nell'allegato 1, 2, 3, 4,  5,  6,  7  e  8  al
presente  decreto  (relazioni  IMQ  n.  1218, 1220, 1221, 1222, 1223,
1224, 1230 e n. 1234 in data 28 luglio 1988);
  Considerando  le comunicazioni inviate, con note n. 163117, 163122,
163118, 163119, 163120, 163121, 163123 in data 23 settembre 1988 e n.
163132  in  data  28  settembre 1988, circa i risultati delle prove e
accertamenti, alla ditta Stilplast con sede  in  Senago  (Milano),  e
UPIM - magazzino in corso Buenos Aires, 21, Milano;
  Considerando  la  necessita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono  regola  d'arte  in  materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e  la
cessione  a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato  di  fabricazione  Stilplast,   a   causa   della   non
conformita'  dei  materiali stessi ai principi generali in materia di
sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
   apparecchi   di   illuminazione  mobili,  utilizzanti  lampade  ad
incandescenza (riferimenti del rivenditore n. 4134.00, n. 4216.00, n.
4204.00, n. 4117.00, n. 4142.00, n. 4211.00, n. 4201.00, n. 4133.00).