Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: all'art. 11, comma 4, dove e' scritto: "... possono essere stabiliti coefficienti presunti di reddito... ", leggasi: "... possono essere stabiliti coefficienti presuntivi di reddito..."; all'art. 22, comma 3, lettera b), dove e' scritto: "... e contemporaneamente per fare la maggior imposta eventualmente dovuta.", leggasi: "... e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta."; all'art. 26, alla fine del comma 5, dove e' scritto: "... che hanno concorso a formare il reddito di queste ,". ", leggasi: "... che hanno concorso a formare il reddito di queste ;". "; all'art. 30, comma 1, dove e' scritto: "... e' aggiunto, infine, il seguente comma:", leggasi: "... e' aggiunto, in fine, il seguente comma:"; all'art. 32, comma 2, dove e' scritto: "... la ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 26...", leggasi: "... la ritenuta di cui al comma primo dell'art. 26..."; all'art. 36, comma 2, dove e' scritto: "... a quello in cui e' stata attribuito il numero di partita IVA.", leggasi: "... a quello in cui e' stato attribuito il numero di partita IVA.".