Nel  decreto-legge  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche:
    all'art.  11,  comma  4,  dove  e'  scritto:  "... possono essere
stabiliti  coefficienti  presunti  di  reddito...  ",  leggasi:  "...
possono essere stabiliti coefficienti presuntivi di reddito...";
    all'art.  22,  comma  3,  lettera  b),  dove  e'  scritto: "... e
contemporaneamente  per  fare  la   maggior   imposta   eventualmente
dovuta.", leggasi:
"...   e   deve   contemporaneamente   versare   la  maggior  imposta
eventualmente dovuta.";
    all'art.  26,  alla  fine  del comma 5, dove e' scritto: "... che
hanno concorso a formare il reddito di queste ,".  ",  leggasi:  "...
che hanno concorso a formare il reddito di queste ;". ";
    all'art.  30, comma 1, dove e' scritto: "... e' aggiunto, infine,
il seguente comma:", leggasi: "... e' aggiunto, in fine, il  seguente
comma:";
    all'art. 32, comma 2, dove e' scritto: "... la ritenuta di cui al
comma 1 dell'art. 26...", leggasi: "... la ritenuta di cui  al  comma
primo dell'art. 26...";
    all'art.  36,  comma  2, dove e' scritto: "... a quello in cui e'
stata attribuito il numero di partita IVA.", leggasi: "...  a  quello
in cui e' stato attribuito il numero di partita IVA.".