A tutte le amministrazioni
                                  pubbliche
 La  legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  23  del  27  gennaio  1968,  ha  introdotto  norme  profondamente
innovative  per  quanto  concerne  la  produzione  agli  organi della
pubblica  amministrazione,  da  parte  dei  cittadini,  di   atti   e
documenti,  nonche'  la  formazione,  il  rilascio e la conservazione
degli stessi da parte della pubblica amministrazione.
  In  particolare, l'art. 2 della citata legge n. 15/1968 dispone che
i cittadini possono produrre, in sostituzione  delle  certificazioni,
dichiarazioni  debitamente sottoscritte sugli stati, sulle condizioni
personali, sui fatti e requisiti espressamente indicati (data e luogo
di  nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici,
stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza  in
vita,  nascita  del  figlio,  decesso  del coniuge, dell'ascendente o
discendente,  posizione  agli  effetti   degli   obblighi   militari,
iscrizione ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione).
  L'art.  3  prevede  la  facolta'  per  i  cittadini  di produrre ai
competenti  organi  della  pubblica   amministrazione   dichiarazioni
temporaneamente   sostitutive  della  prescritta  documentazione  per
fatti, stati e qualita' personali (oltre quelli indicati nell'art. 2)
stabiliti con specifici regolamenti predisposti dai Ministeri e dagli
altri enti pubblici.
  Solo  al  momento  di  procedere  all'emanazione  dei provvedimenti
favorevoli  ai  cittadini  che  hanno   prodotto   le   dichiarazioni
temporaneamente  sostitutive,  le  amministrazioni richiederanno agli
interessati la presentazione della normale documentazione.
  L'art.  4  prevede la possibilita' di produrre, in luogo degli atti
notori, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' concernenti
fatti,  stati  o  qualita'  personali  che siano a diretta conoscenza
degli interessati.
  Le  disposizioni  recate  dai  citati articoli della legge n. 15/68
risultano  estremamente  innovative  non   solo   per   la   concreta
possibilita'  offerta  ai  cittadini  di  evitare la produzione della
tradizionale  documentazione,  ma  anche  per  quanto  attiene   alle
competenze attribuite per l'autentica delle sottoscrizioni.
  La  legge  n.  15/68  dispone infatti che tale competenza spetti ai
notai, cancellieri, segretari  comunali,  funzionari  incaricati  dal
sindaco e funzionari competenti a ricevere la documentazione.
  In  questa  sede,  si  vuole  richiamare  l'attenzione  proprio  su
quest'ultima disposizione.
  Pertanto,  non  dovranno  essere  istituiti  uffici appositi per le
autenticazioni, in quanto, si ribadisce, lo stesso ufficio competente
a ricevere la documentazione deve essere messo in grado di provvedere
direttamente  all'autenticazione   nell'arco   normale   del   lavoro
d'ufficio,   dotandolo  delle  attrezzature  e  delle  strumentazioni
necessarie.
  Gli  articoli  5  e  6  disciplinano la facolta' per i cittadini di
comprovare la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato  di
celibe, coniugato o vedovo e ogni stato e qualita' personale mediante
esibizione di documenti anche d'identita' rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione, contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
  In   questo  caso,  la  semplice  esibizione  del  documento  e  la
trascrizione dei dati  che  interessano  su  un  modulo  sottoscritto
dall'interessato  e  dal  pubblico  funzionario  sono  sufficienti  a
sostituire la produzione dei relativi certificati.
  Infine,   preme  richiamare  le  disposizioni  dell'art.  10  sugli
accertamenti d'ufficio: le pubbliche  amministrazioni  tassativamente
non  possono richiedere ai cittadini la produzione del certificato di
assenza di precedenti penali  e  di  carichi  pendenti,  ne'  atti  o
certificati   concernenti  fatti,  stati  e  qualita'  personali  che
risultino attestati in documenti gia' in loro  possesso  o  che  esse
stesse siano tenute a certificare.
  I  rimanenti  articoli  della  legge  n.  15/68 prevedono ulteriori
agevolazioni per i cittadini.
  Con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio
riforma dell'amministrazione - Prot. n. 778/808 del 21 ottobre  1968,
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia n. 22 del 30 novembre 1968, che si allega  in  copia,  sono
state  diramate  istruzioni  per l'applicazione della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con specifico riferimento all'azione  amministrativa  da
porre  in  essere  per  raggiungere  le  finalita' agevolative per il
cittadino, perseguite dalla legge in questione.
  Si  deve sottolineare che tale legge conferisce ai cittadini veri e
propri   diritti   soggettivi   nei    confronti    della    pubblica
amministrazione  e  che  per  larga  parte contiene norme applicabili
immediatamente, senza bisogno di ulteriori disposizioni attuative.
  La portata largamente innovativa delle disposizioni legislative non
ha  trovato  soddisfacente  riscontro  sul  piano  applicativo;   gli
accertamenti  svolti  dallo  scrivente  Dipartimento  hanno  messo in
evidenza  la  sostanziale  inoperativita'  della  legge   n.   15/68,
soprattutto   per   quanto   concerne   la   previsione  dell'art.  2
(autocertificazione) e l'emanazione dei regolamenti di  cui  all'art.
3, nonche' degli articoli 5, 6 e 10.
  Si rende pertanto necessario che tutte le amministrazioni pubbliche
realizzino le piu' opportune iniziative di carattere organizzativo  e
funzionale per superare gli inconvenienti evidenziati.
  In  particolare,  ai  fini di una corretta e sollecita applicazione
della normativa, dovranno essere svolte le seguenti attivita':
   brevi  corsi  di  formazione  per  il  personale  dipendente sulla
normativa recata dalla legge n. 15/68  e  modalita'  di  applicazione
della stessa all'interno dell'amministrazione o ente;
   predisposizione  della  necessaria  modulistica  da utilizzare per
l'autocertificazione, sulla falsariga dell'allegato 1/ A alla  citata
circolare  n.  778/808  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
per la trascrizione dei dati dai documenti  esibiti  (secondo  quanto
previsto dall'art. 6).
   diramazione agli uffici periferici delle istruzioni applicative.
  Per   quanto   concerne   l'art.   3   della  legge  n.  15/68,  le
amministrazioni pubbliche dovranno emanare regolamenti che  prevedano
la  piu'  ampia  casistica  di  rilascio,  da parte dei cittadini, di
dichiarazioni temporaneamente sostitutive,  limitando  la  produzione
della rituale documentazione solo ai casi ritenuti indispensabili per
l'inizio o per il prosieguo dell'iter di formazione del provvedimento
amministrativo.
  Lo   scrivente   Dipartimento   rappresenta  l'opportunita'  che  i
commissari di Governo promuovano periodiche riunioni dei responsabili
degli uffici pubblici maggiormente interessati all'applicazione della
legge  n.  15/68  per  verificarne  lo  stato  di   attuazione,   con
particolare riferimento all'art. 3.
  Le  amministrazioni  in  indirizzo pubblicizzeranno capillarmente i
contenuti  fondamentali  della  legge  nonche'  la  facolta'  per   i
cittadini  di segnalare alle autorita' competenti proposte, eventuali
casi di inadempienze, ritardi e omissioni, utilizzando i piu' moderni
mezzi  di penetrazione, quali radio e televisione, comunicati stampa,
opuscoli  esplicativi,  manifesti  affissi  all'interno   di   uffici
pubblici, bandi di concorso, etc....
  I  "messaggi" di pubblicizzazione dovranno chiaramente indicare che
la facolta' conferita ai cittadini dalla legge n. 15/68 si  riferisce
solamente   alla   documentazione  richiesta  a  corredo  di  domande
presentate  alla   pubblica   amministrazione   per   ottenere   atti
amministrativi   (esemplificativamente,   la   liquidazione   di  una
pensione, l'iscrizione  in  albo  professionale,  il  rilascio  della
patente  di  guida  o di una licenza commerciale), con esclusione dei
rapporti   interprivatistici   e   della   documentazione    inerente
l'attivita' giudiziaria.
  Tenuto   conto   delle  prevedibili  difficolta'  organizzative  ed
operative, si indica la data del 31 maggio 1989 quale termine  ultimo
entro   cui   adottare  i  provvedimenti  finalizzati  alla  migliore
applicazione  della  legge  e  per  predisporre  le   iniziative   di
diffusione fra i cittadini, nelle forme in precedenza indicate ovvero
nei modi ritenuti piu' efficaci ed opportuni.
  Per  quanto concerne i regolamenti di cui all'art. 3, qualora entro
la stessa data  del  31  maggio  1989  gli  stessi  non  risultassero
emanati,  per  le  amministrazioni  statali  provvedera' lo scrivente
Dipartimento, esercitando i poteri sostitutivi.
  Per   le   altre  amministrazioni  il  Dipartimento  pubblicizzera'
ampiamente e capillarmente le inadempienze, che potrebbero comportare
precise responsabilita' omissive.
  Nel  ribadire  alle amministrazioni l'obbligatorieta' di attuazione
della normativa recata della legge n. 15/68,  si  rappresenta  che  i
dirigenti  delle  competenti  unita'  organiche delle amministrazioni
sono da ritenersi direttamente  e  personalmente  responsabili  della
corretta  e  puntuale  applicazione delle disposizioni legislative in
questione; lo scrivente Dipartimento, nell'esercizio delle competenze
attribuite  dalla  legge  29  marzo  1983,  n.  93 - legge quadro sul
pubblico  impiego,  si  riserva  di  procedere  all'effettuazione  di
sopralluoghi e di verifiche a campione.
                                         Il Ministro: CIRINO POMICINO