IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  19  del  codice  postale  e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987;
  Ritenuta  la  necessita' di aggiornare le quote di surrogazione del
personale delle poste e delle telecomunicazioni  per  le  prestazioni
rese  a  terzi  e  quelle  per  l'uso  degli  automezzi di proprieta'
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite
col predetto decreto ministeriale 16 gennaio 1987;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati,
per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro
conto  dall'Amministrazione  delle  poste  e delle telecomunicazioni,
sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
    a  ) quota di surrogazione del personale: L. 138.000 giornaliere;
per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e'
stabilita  dividendo  l'importo  giornaliero  per  l'orario di lavoro
previsto dagli  accordi  contrattuali  ed  e'  applicata  anche  alle
frazioni di ora;
    b   )   altri   compensi   spettanti   al  personale  per  lavoro
straordinario, per servizio notturno, per  missione:  rimborso  sulla
base delle tariffe e diarie vigenti;
    c)  quota  oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille
del costo iniziale delle apparecchiature stesse;
    d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  (esclusa   la   quota   di
surrogazione per l'autista):
    autovetture: spesa fissa giornaliera L. 8.200, spesa chilometrica
L. 316;
    veicoli  fino  a  6  quintali:  spesa fissa giornaliera L. 6.000,
spesa chilometrica L. 246;
    veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L.
10.300, spesa chilometrica L. 324;
    veicoli  da  oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera
L. 16.800, spesa chilometrica L. 352;
    veicoli  oltre  60  quintali:  spesa fissa giornaliera L. 37.100,
spesa chilometrica L. 541;
    veicoli  speciali  e  con  rimorchio:  spesa fissa giornaliera L.
61.000, spesa chilometrica L. 820;
    telebus:  spesa  fissa giornaliera L. 124.900, spesa chilometrica
L. 820 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);
    e  )  spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base
ai prezzi correnti di mercato;
    f  )  spese  generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri
sostenuti.