IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987; Ritenuta la necessita' di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 16 gennaio 1987; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuate per loro conto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi: a ) quota di surrogazione del personale: L. 138.000 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota e' stabilita dividendo l'importo giornaliero per l'orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed e' applicata anche alle frazioni di ora; b ) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione: rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti; c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,056 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse; d) quota d'uso degli automezzi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista): autovetture: spesa fissa giornaliera L. 8.200, spesa chilometrica L. 316; veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 6.000, spesa chilometrica L. 246; veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 10.300, spesa chilometrica L. 324; veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 16.800, spesa chilometrica L. 352; veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 37.100, spesa chilometrica L. 541; veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 61.000, spesa chilometrica L. 820; telebus: spesa fissa giornaliera L. 124.900, spesa chilometrica L. 820 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore); e ) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato; f ) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.