IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  12,  sesto  e  settimo  comma,  del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita'   generale   dello  Stato,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  consentire,  per  l'anno  1989,  la
concessione alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e  servizi
di   anticipazioni   nella   misura  del  10  per  cento  del  prezzo
contrattuale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con ordinamento
autonomo,  possono  concedere,  per   l'anno   1989,   alle   imprese
appaltatrici   di   lavori   o   fornitrici   di   beni   e  servizi,
subordinatamente  all'inizio  dei  lavori  o  delle  forniture,   una
anticipazione pari al 10% del prezzo contrattuale, previa prestazione
di idonee garanzie nei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982,  n.
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