IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 12, sesto e settimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545; Ritenuta l'opportunita' di consentire, per l'anno 1989, la concessione alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi di anticipazioni nella misura del 10 per cento del prezzo contrattuale; Decreta: Art. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, possono concedere, per l'anno 1989, alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni e servizi, subordinatamente all'inizio dei lavori o delle forniture, una anticipazione pari al 10% del prezzo contrattuale, previa prestazione di idonee garanzie nei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.