IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
  Visto  il  trattato  istitutivo  della Comunita' economica europea,
come da ultimo modificato dall'atto unico europeo ratificato  con  la
legge 23 dicembre 1986, n. 909;
  Visto  l'art. 130A del trattato CEE secondo cui, per promuovere uno
sviluppo armonioso dell'insieme della Comunita',  questa  sviluppa  e
prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della
sua coesione economica e sociale, in particolare riducendo il divario
tra le diverse regioni ed il ritardo di quelle meno favorite;
  Visto  l'art.  130B  del trattato CEE, secondo cui gli Stati membri
conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di
raggiungere  gli  obiettivi  indicati  dal  citato  art.  130A  e  la
Comunita' concorre  a  realizzare  gli  obiettivi  medesimi  mediante
l'attuazione  delle  politiche  comuni  e  del mercato unico, nonche'
un'azione di sostegno attraverso  i  Fondi  a  finalita'  strutturale
(FEOGA  Sezione  orientamento - Fondo sociale europeo - Fondo europeo
di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti  e  gli
altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988  relativo  ai  compiti   dei   Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti,  che prevede il raddoppio, in termini reali, entro il 1993
degli stanziamenti d'impegno per i  Fondi  a  finalita'  strutturale,
rispetto ai livelli del 1987;
  Vista  la  contemporanea  decisione  del  Consiglio delle Comunita'
europee n. 88/377/CEE del 24 giugno 1988, concernente  la  disciplina
di  bilancio e l'allegato accordo interistituzionale, con le relative
prospettive finanziarie 1988-1992, con particolare  riferimento  agli
stanziamenti previsti per le azioni strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2088 in data  23  luglio  1985,  concernente  i  programmi  integrati
mediterranei;
  Visto il bilancio generale delle Comunita' europee 1989;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee,  ed  in  particolare  gli articoli 2 e 3, nonche' la propria
delibera del 2 dicembre 1987, con la quale venivano  definiti  taluni
aspetti procedurali di applicazione della citata legge n. 183;
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, in particolare l'art. 17,
recante la  disciplina  organica  dell'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno,  nonche'  la  propria  delibera  del  29  dicembre 1986,
concernente  il  programma  triennale  di  sviluppo  del  Mezzogiorno
1987-89   e   le   delibere   del   3   agosto  1988,  che  approvano
l'aggiornamento del programma  stesso  con  riferimento  al  triennio
1988-90 ed il secondo piano annuale di attuazione;
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura e la propria  delibera  del  14
giugno 1988 assunta in applicazione della stessa legge;
  Visto  il  documento di programmazione economica-finanziaria di cui
all'art. 3 della legge 11 marzo 1988, n.  67,  approvato  dal  Senato
della Repubblica il 28 luglio 1988;
  Visto  il  disegno  di  legge  -  atto  Camera  n.  3196  - recante
"Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  generale  annuale  e
pluriennale  dello  Stato"  (legge  finanziaria 1989) definitivamente
approvato il 19 dicembre 1988;
  Considerati  gli  obiettivi dei Fondi strutturali come previsti dal
trattato  CEE  e  le  modifiche  apportate  alla  loro  struttura   e
funzionamento con il citato regolamento CEE n. 2052/88;
  Considerato  che,  per il raggiungimento della coesione economica e
sociale della Comunita' in vista del  mercato  unico  del  1992  sono
necessari  lo  sviluppo  e l'adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo, nonche' la lotta  alla  disoccupazione  di  lunga  durata  e
l'inserimento professionale dei giovani;
  Considerato  che,  attraverso  un'azione congiunta e coordinata dei
tre Fondi strutturali, il  metodo  della  "programmazione  integrata"
stimola lo sviluppo delle economie locali e regionali;
  Considerato  che  e'  necessario  promuovere  lo sviluppo armonioso
delle  regioni  italiane   nel   contesto   comunitario   anche   per
fronteggiare  le  difficolta'  derivanti dall'accresciuta concorrenza
conseguente all'attuazione del mercato unico;
  Considerato che e' opportuno attuare congiuntamente gli articoli 2,
comma 1, lettere b) e c) e 3 dell'indicata legge n. 183 del  1987  al
fine  di  poter  corrispondere puntualmente alle nuove esigenze della
riforma dei Fondi a finalita' strutturale;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
delibera del 2 dicembre 1987;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
 
                              Delibera:
 
  In  vista  della  progressiva  attuazione del mercato unico europeo
deve essere perseguita la piu' ampia  convergenza  con  le  politiche
economiche e monetarie degli altri Stati membri della CEE.
  A tal fine deve essere rafforzata l'azione svolta nel settore delle
politiche strutturali allo scopo di ridurre il divario tra le diverse
regioni ed il ritardo di quelle meno favorite, ricercando lo sviluppo
armonioso delle regioni italiane nel piu' ampio contesto comunitario.
  Per   il   proficuo   utilizzo   dei  flussi  finanziari  destinati
all'attuazione delle politiche strutturali gli organismi responsabili
predispongono  i  necessari  interventi  in  conformita'  dei criteri
comunitari, tenendo conto delle seguenti direttive:
   favorire  lo  sviluppo  e l'adeguamento strutturale delle zone del
Mezzogiorno,  nonche'  la  riconversione  di  quelle  industriali  in
declino;
   intervenire con priorita' contro la disoccupazione di lunga durata
e favorire l'inserimento professionale dei giovani,  con  particolare
riferimento  al Mezzogiorno e alle categorie svantaggiate sul mercato
del lavoro, nonche' promuovere l'occupazione femminile e la vocazione
all'imprenditorialita';
   sostenere  l'azione per l'adeguamento delle strutture agrarie e lo
sviluppo delle zone rurali;
   concorrere   alla   realizzazione  dei  programmi  complessivi  di
sviluppo regionale, rispettando le priorita' definite dagli organismi
competenti  negli strumenti di programmazione esistenti nei territori
di riferimento;
   attivare  il  collegamento  funzionale  ed  intersettoriale tra le
diverse azioni al fine di realizzare le possibili sinergie;  in  tale
contesto viene raccomandato il ricorso a programmi operativi e regimi
di aiuti ammissibili al cofinanziamento comunitario per rendere  piu'
efficace ed efficiente l'azione italiana in sede CEE;
   considerare,  in  termini  aggiuntivi  alle  quote  d'investimento
riservate per i territori del Mezzogiorno, la parte comunitaria delle
azioni cofinanziate attraverso i Fondi a finalita' strutturale;
   favorire,  nell'individuazione  delle  azioni  da  effettuarsi con
l'intervento dei Fondi  strutturali  CEE,  la  realizzazione  per  le
piccole  e  medie  imprese  di  servizi  comuni,  l'istituzione ed il
miglioramento   di   sistemi   d'informazione    nonche'    l'accesso
all'innovazione tecnologica ed al capitale di rischio;
   adottare  misure  idonee per migliorare il tasso di utilizzo degli
stanziamenti comunitari riscontrato, per ciascun  Fondo,  negli  anni
precedenti,  mediante  la  presentazione  di  progetti e programmi di
concreta fattibilita' e nel rispetto dei tempi previsti.
  Per  l'anno  1989, il finanziamento della quota parte nazionale, in
termini programmatici, occorrente per le  iniziative  da  realizzarsi
con  il  concorso  dei  Fondi strutturali CEE, figura nell'allegato e
tiene conto delle risorse destinate a tali fini nel bilancio generale
delle  Comunita'  europee  per  l'esercizio 1989, riportate parimenti
nell'allegato e del tasso di utilizzo  delle  corrispondenti  risorse
comunitarie per gli anni precedenti.
  Nell'ambito  di  tale  situazione  relativa  agli  stanziamenti  di
competenza, si rende poi prioritaria l'adozione di misure idonee,  da
parte di amministrazioni e soggetti competenti, ad accelerare i tempi
dei pagamenti comunitari anche al fine di acquisire le  risorse  gia'
impegnate e fino ad oggi inutilizzate.
  Ai  fini  del  necessario  coordinamento  dei  programmi  statali e
regionali, da effettuarsi nell'anno 1989, con il concorso  dei  Fondi
strutturali   comunitari,  principi  unificanti  per  gli  interventi
settoriali gia' oggetto di proprie delibere adottate o  da  adottarsi
in applicazione di specifiche leggi di settore, vanno considerati, in
particolare:
   il  metodo  della programmazione integrata mirato al conseguimento
degli obiettivi prioritari di cui all'art. 1 del regolamento  CEE  n.
2052/88 citato in premessa;
   l'azione di misure idonee alla salvaguardia, alla protezione ed al
miglioramento della qualita' dell'ambiente;
   l'utilizzo  razionale  di  tutte le risorse, in primo luogo quelle
naturali;
   la costituzione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).
  Fino alla data d'inizio dell'operativita' del Fondo di rotazione di
cui all'art. 5  della  ripetuta  legge  n.  183/1987,  gli  organismi
competenti,    nazionali,   regionali   e   locali,   provvedono   al
cofinanziamento delle iniziative di cui sopra avvalendosi  dei  mezzi
finanziari  iscritti  nei  rispettivi  bilanci,  in  forza  di  norme
specifiche, di obiettivo o di settore, nonche' di quelle  concernenti
materie oggetto anche di intervento comunitario.
   Roma, addi' 21 dicembre 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI