IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, come da ultimo modificato dall'atto unico europeo ratificato con la legge 23 dicembre 1986, n. 909; Visto l'art. 130A del trattato CEE secondo cui, per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunita', questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale, in particolare riducendo il divario tra le diverse regioni ed il ritardo di quelle meno favorite; Visto l'art. 130B del trattato CEE, secondo cui gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal citato art. 130A e la Comunita' concorre a realizzare gli obiettivi medesimi mediante l'attuazione delle politiche comuni e del mercato unico, nonche' un'azione di sostegno attraverso i Fondi a finalita' strutturale (FEOGA Sezione orientamento - Fondo sociale europeo - Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988 relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti, che prevede il raddoppio, in termini reali, entro il 1993 degli stanziamenti d'impegno per i Fondi a finalita' strutturale, rispetto ai livelli del 1987; Vista la contemporanea decisione del Consiglio delle Comunita' europee n. 88/377/CEE del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio e l'allegato accordo interistituzionale, con le relative prospettive finanziarie 1988-1992, con particolare riferimento agli stanziamenti previsti per le azioni strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2088 in data 23 luglio 1985, concernente i programmi integrati mediterranei; Visto il bilancio generale delle Comunita' europee 1989; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare gli articoli 2 e 3, nonche' la propria delibera del 2 dicembre 1987, con la quale venivano definiti taluni aspetti procedurali di applicazione della citata legge n. 183; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, in particolare l'art. 17, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonche' la propria delibera del 29 dicembre 1986, concernente il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 e le delibere del 3 agosto 1988, che approvano l'aggiornamento del programma stesso con riferimento al triennio 1988-90 ed il secondo piano annuale di attuazione; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura e la propria delibera del 14 giugno 1988 assunta in applicazione della stessa legge; Visto il documento di programmazione economica-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67, approvato dal Senato della Repubblica il 28 luglio 1988; Visto il disegno di legge - atto Camera n. 3196 - recante "Disposizioni per la formazione del bilancio generale annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1989) definitivamente approvato il 19 dicembre 1988; Considerati gli obiettivi dei Fondi strutturali come previsti dal trattato CEE e le modifiche apportate alla loro struttura e funzionamento con il citato regolamento CEE n. 2052/88; Considerato che, per il raggiungimento della coesione economica e sociale della Comunita' in vista del mercato unico del 1992 sono necessari lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo, nonche' la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani; Considerato che, attraverso un'azione congiunta e coordinata dei tre Fondi strutturali, il metodo della "programmazione integrata" stimola lo sviluppo delle economie locali e regionali; Considerato che e' necessario promuovere lo sviluppo armonioso delle regioni italiane nel contesto comunitario anche per fronteggiare le difficolta' derivanti dall'accresciuta concorrenza conseguente all'attuazione del mercato unico; Considerato che e' opportuno attuare congiuntamente gli articoli 2, comma 1, lettere b) e c) e 3 dell'indicata legge n. 183 del 1987 al fine di poter corrispondere puntualmente alle nuove esigenze della riforma dei Fondi a finalita' strutturale; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: In vista della progressiva attuazione del mercato unico europeo deve essere perseguita la piu' ampia convergenza con le politiche economiche e monetarie degli altri Stati membri della CEE. A tal fine deve essere rafforzata l'azione svolta nel settore delle politiche strutturali allo scopo di ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo di quelle meno favorite, ricercando lo sviluppo armonioso delle regioni italiane nel piu' ampio contesto comunitario. Per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali gli organismi responsabili predispongono i necessari interventi in conformita' dei criteri comunitari, tenendo conto delle seguenti direttive: favorire lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone del Mezzogiorno, nonche' la riconversione di quelle industriali in declino; intervenire con priorita' contro la disoccupazione di lunga durata e favorire l'inserimento professionale dei giovani, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, nonche' promuovere l'occupazione femminile e la vocazione all'imprenditorialita'; sostenere l'azione per l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali; concorrere alla realizzazione dei programmi complessivi di sviluppo regionale, rispettando le priorita' definite dagli organismi competenti negli strumenti di programmazione esistenti nei territori di riferimento; attivare il collegamento funzionale ed intersettoriale tra le diverse azioni al fine di realizzare le possibili sinergie; in tale contesto viene raccomandato il ricorso a programmi operativi e regimi di aiuti ammissibili al cofinanziamento comunitario per rendere piu' efficace ed efficiente l'azione italiana in sede CEE; considerare, in termini aggiuntivi alle quote d'investimento riservate per i territori del Mezzogiorno, la parte comunitaria delle azioni cofinanziate attraverso i Fondi a finalita' strutturale; favorire, nell'individuazione delle azioni da effettuarsi con l'intervento dei Fondi strutturali CEE, la realizzazione per le piccole e medie imprese di servizi comuni, l'istituzione ed il miglioramento di sistemi d'informazione nonche' l'accesso all'innovazione tecnologica ed al capitale di rischio; adottare misure idonee per migliorare il tasso di utilizzo degli stanziamenti comunitari riscontrato, per ciascun Fondo, negli anni precedenti, mediante la presentazione di progetti e programmi di concreta fattibilita' e nel rispetto dei tempi previsti. Per l'anno 1989, il finanziamento della quota parte nazionale, in termini programmatici, occorrente per le iniziative da realizzarsi con il concorso dei Fondi strutturali CEE, figura nell'allegato e tiene conto delle risorse destinate a tali fini nel bilancio generale delle Comunita' europee per l'esercizio 1989, riportate parimenti nell'allegato e del tasso di utilizzo delle corrispondenti risorse comunitarie per gli anni precedenti. Nell'ambito di tale situazione relativa agli stanziamenti di competenza, si rende poi prioritaria l'adozione di misure idonee, da parte di amministrazioni e soggetti competenti, ad accelerare i tempi dei pagamenti comunitari anche al fine di acquisire le risorse gia' impegnate e fino ad oggi inutilizzate. Ai fini del necessario coordinamento dei programmi statali e regionali, da effettuarsi nell'anno 1989, con il concorso dei Fondi strutturali comunitari, principi unificanti per gli interventi settoriali gia' oggetto di proprie delibere adottate o da adottarsi in applicazione di specifiche leggi di settore, vanno considerati, in particolare: il metodo della programmazione integrata mirato al conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 citato in premessa; l'azione di misure idonee alla salvaguardia, alla protezione ed al miglioramento della qualita' dell'ambiente; l'utilizzo razionale di tutte le risorse, in primo luogo quelle naturali; la costituzione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). Fino alla data d'inizio dell'operativita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della ripetuta legge n. 183/1987, gli organismi competenti, nazionali, regionali e locali, provvedono al cofinanziamento delle iniziative di cui sopra avvalendosi dei mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci, in forza di norme specifiche, di obiettivo o di settore, nonche' di quelle concernenti materie oggetto anche di intervento comunitario. Roma, addi' 21 dicembre 1988 Il Presidente delegato: FANFANI