IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
  Viste  le  proprie  delibere  del  27  novembre  e  2 dicembre 1987
concernenti la sospensione dei lavori relativi alle parti  civili  ed
elettromeccaniche   afferenti   alla   parte   strettamente  nucleare
dell'impianto del cantiere di Montalto di Castro;
  Viste  le  proprie  delibere  del  23 dicembre 1987 con le quali e'
stata disposta la chiusura della  centrale  elettronucleare  di  Foce
Verde   (Latina)   e   la   sospensione  dei  lavori  della  centrale
elettronucleare Trino 2 (Trino  Vercellese)  con  l'annullamento,  da
parte dell'ENEL, dei contratti gia' stipulati;
  Viste   le   successive  determinazioni  adottate  in  materia  dal
Consiglio dei Ministri nelle sedute del 1›  febbraio,  10  marzo,  25
marzo e 15 aprile 1988;
  Visto  il  decreto-legge  10 dicembre 1988, n. 522, con il quale e'
stata disposta la definitiva interruzione dei lavori  della  centrale
nucleare di Montalto di Castro;
  Considerata  l'esigenza  di reintegrare l'ENEL degli oneri, diretti
ed indiretti, connessi all'attuazione  delle  misure  prescritte,  ed
alla  definitiva  sospensione  dei  lavori  relativi alla centrale di
Montalto di Castro con la conseguente riconversione ad altro  sistema
produttivo;
  Considerato  che  trattasi  di  oneri  che  si riflettono sui costi
generali  del  settore  elettrico  e  che  nell'attuale   congiuntura
internazionale  dei  prezzi  energetici  tali  costi  possono trovare
adeguata  copertura  senza  oneri  a  carico  dello  Stato  e   nella
sostanziale invarianza dei prezzi al consumo dell'energia elettrica;
 
                              Delibera:
 
  1.  Il  comitato, di cui al punto 2 delle delibere CIPE 23 dicembre
1987,  a  cui  l'ENEL  dovra'   fornire   specifica   e   documentata
rendicontazione,  provvedera'  anche  all'accertamento  degli  oneri,
diretti ed indiretti,  derivanti  dalla  sospensione  dei  lavori  di
cantiere  nella  centrale  di  Montalto  di Castro e dalle successive
determinazioni adottate in ordine alla  definitiva  interruzione  dei
lavori stessi.
  Detto  comitato  e' integrato da un rappresentante della segreteria
generale del Comitato interministeriale prezzi (CIP).
  L'importo  degli  oneri  da  rimborsare  potra'  essere accertato e
liquidato anche in piu' soluzioni.
  2.  Il CIP, attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore
elettrico, presso la quale potra' essere istituito un apposito  conto
di  gestione,  provvedera'  al  rimborso  degli  oneri  connessi alle
decisioni assunte in materia di energia nucleare,  nei  limiti  delle
valutazioni  effettuate  dal  comitato di cui al punto 1. In pendenza
degli accertamenti demandati al suddetto  comitato,  potranno  essere
effettuate   erogazioni   a  titolo  di  acconto,  nei  limiti  della
disponibilita'   dell'apposito   conto   di   gestione    e    previa
autorizzazione del comitato stesso.
  3. Per assicurare gli adempimenti di cui al precedente punto 2, con
suo provvedimento, il CIP disporra', entro il 31  dicembre  1988,  il
mantenimento   della  maggiorazione  straordinaria  del  sovrapprezzo
termico, di cui al provvedimento  CIP  n.  3  del  27  gennaio  1988,
paragrafo d), punto 1.
   Roma, addi' 21 dicembre 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI