IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
  Vista  la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione
dell'ENEL  e  trasferimento  ad  esso  delle  imprese  esercenti   le
industrie elettriche;
  Vista  la  legge  15  dicembre  1962,  n. 1670, sull'organizzazione
dell'ENEL;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli
impianti per la produzione di  energia  elettrica  e  in  particolare
l'art.  2 che prescrive che i programmi pluriennali di costruzione di
cui  al  comma  1  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  dicembre  1962,  n.  1670,  siano  approvati dal CIPE
d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art.
9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
  Vista  la  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  recante  norme  sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla  produzione  ed
impiego di energia elettrica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e in particolare l'art. 17 che prevede che le autorizzazioni del
Ministro  dell'industria siano rilasciate previo un parere favorevole
dei Ministri  dell'ambiente  e  della  sanita',  sentite  la  regioni
interessate;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, e in particolare l'art.  1  che  dispone  che  i
progetti  delle  centrali  termoelettriche  vengano  sottoposti  alla
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di  cui  all'art.  6
della  legge 8 luglio 1986, n. 349, con le specificazioni previste al
comma 3 del citato art. 1;
  Vista  la  risoluzione  approvata  dalla  Camera dei deputati il 18
dicembre 1987 sulle linee del nuovo Piano energetico nazionale;
  Visti  i  programmi  di  costruzione  di  nuovi impianti di energia
elettrica per gli anni 1988-92 predisposti dall'ENEL nel gennaio 1988
e il relativo aggiornamento del giugno 1988;
  Visto  il  Piano energetico nazionale (PEN) approvato dal Consiglio
dei Ministri il 10 agosto 1988;
  Visti  le  delibere CIPE del 23 dicembre 1987 e il decreto-legge 10
dicembre 1988, n. 522, che prevedono la chiusura  della  centrale  di
Latina,  la  sospensione dei lavori per la costruzione della centrale
di Trino 2 e la riconversione della centrale di Montalto di Castro  e
data l'attuale indisponibilita' delle centrali di Caorso e Trino 1;
  Considerati  i  ritardi  accumulati nella costruzione o avvio delle
centrali previste dal precedente PEN, approvato dal CIPE il 20  marzo
1986;
  Considerato   che   l'ENEL,  per  far  fronte  agli  impegni  presi
dall'Italia in materia di limitazione delle emissioni  nell'atmosfera
di  agenti  inquinanti  ed in particolare in ottemperanza del decreto
del Presidente della Repubblica n. 203/1988, della legge n.  487/1988
e   della  direttiva  CEE  n.  609/1988  per  i  grandi  impianti  di
combustione, ha predisposto un programma  di  risanamento  ambientale
sugli  impianti  in  esercizio  e che l'esecuzione di detto programma
comporta l'esclusione temporanea dal servizio di singoli impianti con
conseguente riduzione della produzione di energia elettrica;
  Considerato   che   l'ENEL,   al  fine  di  assicurare  un'adeguata
continuita' del servizio limitando nel contempo il ricorso all'estero
per   ulteriori  importazioni  garantite  di  energia  elettrica,  ha
presentato nel giugno 1988 un programma pluriennale  di  emergenza  -
recepito  dal PEN - che prevede la costruzione di impianti turbogas e
a ciclo combinato, alimentati a gas naturale;
  Considerato  inoltre  che  gli  impianti  previsti nel programma di
emergenza hanno tempi di realizzazione  contenuti  e  possono  quindi
entrare in servizio a partire dagli anni 1992-93, mentre gli impianti
ad impatto normalizzato richiedono tempi di costruzione sensibilmente
maggiori;
  Vista  la  nota  n. 679137 in data 16 novembre 1988 con la quale il
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  sottopone
al  CIPE  il citato programma di emergenza di costruzione di impianti
termoelettrici predisposto dall'ENEL;
  Vista l'intesa espressa dalla commissione consultiva interregionale
nella seduta del 14 dicembre 1988;
  Udita  la  relazione  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
 
                              Delibera:
 
  E'  approvato il programma di emergenza di costruzione dei seguenti
impianti termoelettrici, quale stralcio  del  programma  quinquennale
dell'ENEL 1988-1992:
  1. Impianti turbogas per complessivi 1480 MW di cui:
  1.1. - tredici sezioni da 100 MW ciascuna - per complessivi 1300 MW
-  destinate  al   ripotenziamento   delle   sottoelencate   centrali
termoelettriche gia' in esercizio, nelle regioni appresso indicate:
   Lombardia  -  centrale termoelettrica di Turbigo (Milano): quattro
nuove sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 400 MW;
   Campania - centrale termoelettrica di Napoli Levante (Napoli): tre
sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 300 MW;
   Calabria  -  centrale termoelettrica di Rossano (Cosenza): quattro
sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 400 MW;
   Sicilia  -  centrale  termoelettrica di Termini Imerese (Palermo):
due sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 200 MW;
  1.2.  -  due sezioni da 90 MW per complessivi 180 MW da localizzare
sulla costa del Medio  Adriatico  nell'ambito  della  regione  Molise
(comune di Larino).
  2.  Impianti  termoelettrici a ciclo combinato per complessivi 1500
MW (cinque moduli da 300 MW) di cui:
  2.1.  -  1200  MW  (quattro moduli da 300 MW), ubicati in siti gia'
utilizzati  per  centrali  nucleari,  da  realizzare  nelle  seguenti
regioni:
   Piemonte  - due moduli da 300 MW ciascuno per complessivi 600 MW a
Trino (Vercelli);
   Lazio - un modulo da 300 MW a Latina;
   Campania - un modulo da 300 MW al Garigliano (Caserta);
  2.2.  -  un  modulo  da  300 MW da localizzare nella regione Puglia
(comune di Candela).
  Il   Ministro   dell'industria   prima   dell'autorizzazione   alla
costruzione e all'esercizio dei singoli impianti accertera' che:
   venga rilasciato il parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e
della sanita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
203/88 citato nelle premesse;
   venga  espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale
nelle modalita' e nei casi previsti nel decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 377/88 citato nelle premesse.
    Roma, addi' 21 dicembre 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI