IL MINISTRO DELLE FINANZE
 
  Visto  l'art.  46, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
che stabilisce che, a decorrere  dal  periodo  di  imposta  1989,  le
persone  fisiche  possono  dedurre  dal  reddito complessivo, ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  le   erogazioni
liberali  in  denaro,  fino all'importo di lire due milioni, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del  clero  della  chiesa
cattolica italiana;
  Visto  il  secondo  comma  dello stesso art. 46, che prevede che le
modalita' della predetta deduzione sono determinate con  decreto  del
Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  10  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917;
  Ritenuta  la  necessita' di stabilire le modalita' per la deduzione
delle erogazioni liberali sopra indicate;
 
                               Decreta:
 
                            Articolo unico
 
  Le  erogazioni  liberali  in denaro versate dalle persone fisiche a
favore dell'Istituto centrale per il sostentamento  del  clero  della
chiesa  cattolica  italiana  debbono  risultare,  ai  fini della loro
deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di due milioni  di
lire, dai seguenti documenti:
   1)  bollettino  di  versamento in conto corrente postale intestato
all'Istituto centrale per il sostentamento  del  clero  della  chiesa
cattolica italiana;
   2)  quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Istituto centrale
per il sostentamento del clero della  chiesa  cattolica  italiana  su
appositi   stampati  predisposti  e  numerati  da  detto  Istituto  e
contenente: il numero progressivo della  quietanza,  il  cognome,  il
nome  e il comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione
liberale. La quietanza, che  deve  essere  preintestata  all'Istituto
centrale, puo' essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale
rappresentante dell'Istituto,  anche  da  altri  soggetti  incaricati
dall'Istituto  medesimo.  L'Istituto  puo' affidare la raccolta delle
somme che costituiscono oggetto di erogazione liberale anche ad enti,
istituzioni, organizzazioni, comitati od altro organismo associativo;
in questi casi la sottoscrizione della quietanza a nome dell'Istituto
centrale   stesso  deve  essere  preceduta  dalla  indicazione  della
denominazione dell'ente;
   3)  in  caso  di bonifico bancario a favore dell'Istituto centrale
per il sostentamento  del  clero  della  chiesa  cattolica  italiana,
ricevuta  rilasciata  dall'azienda  di  credito al cliente attestante
l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale,  per
detta  causale,  sul  conto  corrente bancario intestato all'Istituto
centrale beneficiario.
  I   documenti  attestanti  i  versamenti  eseguiti  debbono  essere
allegati alla dichiarazione dei redditi; si applicano le disposizioni
dell'ultimo  comma  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 dicembre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO