IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo  statuto  dell'Istituto universitario di architettura di
Venezia, approvato con regio  decreto  29  aprile  1939,  n.  1030  e
modificato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 novembre
1950, n. 1129, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  19  sono  inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della scuola di specializzazione  in  pianificazione
urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo:
             Scuola di specializzazione in pianificazione
urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo
  Art.   20.   -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
pianificazione urbana e territoriale applicata ai  Paesi  in  via  di
sviluppo, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.
La scuola ha lo scopo di:
   approfondire  i  problemi,  la  metodologia  e  gli  strumenti  di
intervento nei settori della pianificazione urbana e territoriale nei
Paesi in via di sviluppo;
   indirizzare,  guidare e aiutare i laureati che intendono dedicarsi
alla ricerca scientifica nell'ambito delle  discipline  afferenti  la
scuola;
   promuovere  la formazione della cultura specifica richiesta per la
preparazione professionale di coloro che  gia'  operano  o  intendono
operare  nel  campo  della  pianificazione  urbana e territoriale nei
Paesi in via di sviluppo.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in pianificazione
urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo.
  Art.  21.  -  La  scuola  ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso prevede almeno 180 ore di insegnamento e 240 ore  di  attivita'
pratiche   guidate.  In  base  alle  strutture  e  alle  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo  di
iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un
totale di cinquanta specializzandi.
  Art.  22.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono al
funzionamento della scuola il corso di laurea in  architettura  e  il
corso  di  laurea  in  pianificazione territoriale e urbanistica. Nel
manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della  direzione
della scuola.
  Art.  23. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, pianificazione
territoriale e urbanistica, ingegneria civile.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
Universita' estere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a  quelli  richiesti  nel  comma
precedente.
  Art.  24.  -  La  scuola  e'  organizzata  secondo  un indirizzo di
pianificazione urbana e un indirizzo di pianificazione  territoriale.
I corsi del primo anno sono comuni a entrambi gli indirizzi.
  Le materie di insegnamento obbligatorie sono le seguenti:
 1› Anno:
   1) economia dello sviluppo;
   2) geografia urbana e regionale;
   3) teorie dell'urbanistica;
   4) teorie e tecniche della pianificazione;
   5) tecniche ed economie della produzione edilizia.
 2› Anno - Indirizzo di pianificazione urbana:
   1) progettazione urbanistica;
   2) tecnologia dei materiali da costruzione;
   3) impianti tecnici urbani e territoriali.
 2› Anno - Indirizzo di pianificazione territoriale:
   4) progettazione del territorio;
   5) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali;
   6) economia dei trasporti.
  Le  altre  discipline  che  potranno  essere  attivate nella scuola
saranno scelte  tra  quelle  comprese  nell'elenco  delle  discipline
opzionali che segue:
   1) restauro urbano;
   2) progettazione ambientale;
   3) sperimentazione di sistemi e componenti;
   4) strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
   5) tecniche economiche e finanziarie della programmazione;
   6) linguaggio per l'uso dei calcolatori;
   7) economia urbana e regionale;
   8) diritto e legislazione dei suoli;
   9) gestione urbanistica del territorio.
  Art.  25.  - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali, in numero non inferiore a due per ogni anno di corso.
  Le attivita' pratiche guidate consistono in esercitazioni, seminari
e ricerche su problemi specifici del territorio e  della  citta'  nei
Paesi in via di sviluppo. Il consiglio della scuola potra' sostituire
parte di queste attivita' pratiche con soggiorni di studio all'estero
e con lavori di ricerca svolti in Paesi in via di sviluppo.
  Art.  26. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia, su
proposta del Consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con  enti
pubblici   o   privati   con   finalita'  di  sovvenzionamento  e  di
utilizzazione di strutture  extra-universitarie  per  lo  svolgimento
delle  attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980,  n.  382  e  del
decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  Art.  27.  -  Per  l'ammissione  alla  scuola  i candidati dovranno
sostenere un esame, e in relazione al numero dei  posti  disponibili,
trovarsi  in  posizione  utile nella graduatoria compilata sulla base
dei risultati. Le modalita' e i  programmi  di  tale  esame  verranno
precisati  nel  bando  di  concorso  di  ammissione,  secondo  quanto
previsto dalla normativa generale.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 354