IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 29 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 19 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo: Scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo Art. 20. - E' istituita la scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia. La scuola ha lo scopo di: approfondire i problemi, la metodologia e gli strumenti di intervento nei settori della pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo; indirizzare, guidare e aiutare i laureati che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle discipline afferenti la scuola; promuovere la formazione della cultura specifica richiesta per la preparazione professionale di coloro che gia' operano o intendono operare nel campo della pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo. La scuola rilascia il titolo di specialista in pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo. Art. 21. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 180 ore di insegnamento e 240 ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi. Art. 22. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il corso di laurea in architettura e il corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 23. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, ingegneria civile. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' estere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 24. - La scuola e' organizzata secondo un indirizzo di pianificazione urbana e un indirizzo di pianificazione territoriale. I corsi del primo anno sono comuni a entrambi gli indirizzi. Le materie di insegnamento obbligatorie sono le seguenti: 1 Anno: 1) economia dello sviluppo; 2) geografia urbana e regionale; 3) teorie dell'urbanistica; 4) teorie e tecniche della pianificazione; 5) tecniche ed economie della produzione edilizia. 2 Anno - Indirizzo di pianificazione urbana: 1) progettazione urbanistica; 2) tecnologia dei materiali da costruzione; 3) impianti tecnici urbani e territoriali. 2 Anno - Indirizzo di pianificazione territoriale: 4) progettazione del territorio; 5) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali; 6) economia dei trasporti. Le altre discipline che potranno essere attivate nella scuola saranno scelte tra quelle comprese nell'elenco delle discipline opzionali che segue: 1) restauro urbano; 2) progettazione ambientale; 3) sperimentazione di sistemi e componenti; 4) strumenti e tecniche di comunicazione visiva; 5) tecniche economiche e finanziarie della programmazione; 6) linguaggio per l'uso dei calcolatori; 7) economia urbana e regionale; 8) diritto e legislazione dei suoli; 9) gestione urbanistica del territorio. Art. 25. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, in numero non inferiore a due per ogni anno di corso. Le attivita' pratiche guidate consistono in esercitazioni, seminari e ricerche su problemi specifici del territorio e della citta' nei Paesi in via di sviluppo. Il consiglio della scuola potra' sostituire parte di queste attivita' pratiche con soggiorni di studio all'estero e con lavori di ricerca svolti in Paesi in via di sviluppo. Art. 26. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia, su proposta del Consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Art. 27. - Per l'ammissione alla scuola i candidati dovranno sostenere un esame, e in relazione al numero dei posti disponibili, trovarsi in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei risultati. Le modalita' e i programmi di tale esame verranno precisati nel bando di concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalla normativa generale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1988 Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 354