IL MINISTRO DEL TESORO
 
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 1› marzo 1988, n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle  operazioni  di  credito  inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli   13  e  14  riguardanti  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento da assumere come base  dell'intervento  del  Mediocredito
centrale  sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
mensilmente,  sulla  base  di  apposita  comunicazione  della   Banca
d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto:
   dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di
credito, da determinarsi mensilmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita';
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  26  luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 29 luglio  1988,  registro  n.  38
Tesoro,  foglio  n.  346,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale e'  stata
fissata   nella   misura   dello   0,75   per  cento  la  commissione
onnicomprensiva, da riconoscere agli  istituti  di  credito  per  gli
oneri  relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di
pagamento uguale  o  superiore  ai  ventiquattro  mesi  di  cui  alle
disposizioni sopracitate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  28 novembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  291  del  13
dicembre  1988,  con il quale e' stato fissato nella misura del 13,20
per cento il tasso di  riferimento  per  il  periodo  15  dicembre-14
gennaio 1989;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989,  e'  pari
al 12,45 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
 
                               Decreta:
 
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 gennaio-14 febbraio 1989, e' pari al 12,45 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta  nella  misura  dello  0,75  per  cento,  il  tasso   di
riferimento  applicabile  alle operazioni suddette, per il periodo 15
gennaio-14 febbraio 1989, e'  fissato  nella  misura  del  13,20  per
cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 gennaio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO