IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302; Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 con il quale sono state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1987 con il quale e' stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie; Ritenuto necessario procedere alla determinazione - per il biennio 1989-90 - della misura del contributo anzidetto; Sentito ai sensi di legge ed in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative; Decreta: Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verra' corrisposto, per il biennio 1989-90, nella misura sottoindicata e con le medesime modalita' di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa: a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 od un capitale versato non superiore a L. 500.000: L. 300.000; b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 750.000; c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 od un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 1.500.000. Roma, addi' 27 dicembre 1988 Il Ministro: FORMICA