Visto  l'art.  2 del decreto ministeriale 28 agosto 1987 che impone
l'obbligo della  dichiarazione  di  conformita'  alla  Marpol  73/78,
allegato  I, alle navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150
tonnellate e alle navi diverse dalle petroliere aventi  stazza  lorda
inferiore  a  400  tonnellate  impegnate  sia in viaggi nazionali che
internazionali;
  Considerato  che  in base al citato decreto l'obbligo di estensione
della dichiarazione di conformita' deve  essere  esteso  a  tutto  il
naviglio nazionale minore senza alcun limite inferiore di stazza;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  riesaminare  la  materia  per  quanto
attiene l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' per
le  navi  petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e
per le navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore  a
400  tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali,
sulla base di nuovi elementi di valutazione connessi all'acquisizione
di ulteriori dati tecnici;
  Sentito il parere del Registro italiano navale;
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  La  dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'art. 2 del decreto
ministeriale 28 agosto 1987 non e' richiesta per unita' aventi stazza
lorda  inferiore o uguale a 50 tonnellate, fermo restando il rispetto
della normativa vigente  in  materia  di  antinquinamento  marino  da
idrocarburi.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'articolo 1
            Il   D.M.  28  agosto  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12  novembre  1987,
          reca: "Obbligo di certificazione, in conformita' all'art. 1
          della convenzione Marpol 73/78, alle petroliere e alle navi
          diverse  da  queste  non  tenute  a  munirsi di certificato
          IOPP".