Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1987 che impone l'obbligo della dichiarazione di conformita' alla Marpol 73/78, allegato I, alle navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e alle navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore a 400 tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali; Considerato che in base al citato decreto l'obbligo di estensione della dichiarazione di conformita' deve essere esteso a tutto il naviglio nazionale minore senza alcun limite inferiore di stazza; Ritenuta l'opportunita' di riesaminare la materia per quanto attiene l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' per le navi petroliere aventi stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e per le navi diverse dalle petroliere aventi stazza lorda inferiore a 400 tonnellate impegnate sia in viaggi nazionali che internazionali, sulla base di nuovi elementi di valutazione connessi all'acquisizione di ulteriori dati tecnici; Sentito il parere del Registro italiano navale; Decreta: Art. 1. La dichiarazione di conformita' di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 agosto 1987 non e' richiesta per unita' aventi stazza lorda inferiore o uguale a 50 tonnellate, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di antinquinamento marino da idrocarburi. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'articolo 1 Il D.M. 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 1987, reca: "Obbligo di certificazione, in conformita' all'art. 1 della convenzione Marpol 73/78, alle petroliere e alle navi diverse da queste non tenute a munirsi di certificato IOPP".