IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Vista la nota del 16 aprile 1987, n. 0956, con cui il comune di Pesco Sannita ha segnalato un grave movimento franoso nel proprio territorio tale da costituire un pericolo per la pubblica incolumita'; Visto il verbale di sopralluogo del 21 dicembre 1987 con cui il rappresentante del gruppo nazionale delle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di pericolo incombente a causa di un movimento franoso nel comune di Pesco Sannita; Vista la nota del 19 novembre 1988, n. 10482, con cui la prefettura di Benevento chiede un finanziamento di L. 70.000.000 a favore del comune di Pesco Sannita per la sistemazione di un'area atta ad alloggiare dieci containers per ospitare le famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni a seguito del suddetto movimento franoso; Ravvisata la necessita' di intervenire al fine di garantire una sistemazione provvisoria alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni nel comune di Pesco Sannita; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1 Per i lavori di urbanizzazione dell'area destinata ad alloggiare dieci containers nel comune di Pesco Sannita e' assegnata al medesimo la somma di L. 70.000.000.