IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
 
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio  1988  n. 1348/FPC pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Vista  la  nota  del  16 aprile 1987, n. 0956, con cui il comune di
Pesco Sannita ha segnalato un grave  movimento  franoso  nel  proprio
territorio   tale   da   costituire   un  pericolo  per  la  pubblica
incolumita';
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo del 21 dicembre 1987 con cui il
rappresentante del gruppo nazionale delle  catastrofi  idrogeologiche
ravvisa una situazione di pericolo incombente a causa di un movimento
franoso nel comune di Pesco Sannita;
  Vista la nota del 19 novembre 1988, n. 10482, con cui la prefettura
di Benevento chiede un finanziamento di L. 70.000.000  a  favore  del
comune  di  Pesco  Sannita  per  la  sistemazione  di un'area atta ad
alloggiare dieci containers per ospitare le famiglie sgomberate dalle
proprie abitazioni a seguito del suddetto movimento franoso;
  Ravvisata  la  necessita'  di  intervenire al fine di garantire una
sistemazione  provvisoria  alle  famiglie  evacuate   dalle   proprie
abitazioni nel comune di Pesco Sannita;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
 
                               Dispone:
 
                                Art. 1
 
  Per  i  lavori  di urbanizzazione dell'area destinata ad alloggiare
dieci containers nel comune di Pesco Sannita e' assegnata al medesimo
la somma di L. 70.000.000.