Si  fa seguito alle circolari n. 2/88 prot. I/108210 del 23 gennaio
1988 e  n.  41/88  prot.  I/110963  del  9  settembre  1988  relative
all'importazione  della  merce  indicata  in  oggetto, per dettare le
norme di gestione della quota relativa all'anno 1989,  che  e'  stata
fissata in tonn. 40.000.
  Gli  operatori  interessati  dovranno  presentare  al Ministero del
commercio con l'estero -  Direzione  generale  delle  importazioni  e
delle  esportazioni  -  Divisione  III, il modulo della dichiarazione
d'importazione - reperibile presso le camere di commercio,  industria
ed  artigianato  -  entro  un  mese dalla data di pubblicazione della
presente circolare.
  Non saranno prese in considerazione domande presentate prima o dopo
i periodi indicati.
  Il   modulo  della  dichiarazione  di  importazione  dovra'  essere
compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2  e  6  da
sbarrare  unicamente alla nota a fondo pagina perche' non piu' valida
e delle caselle 11 (quantita') e 12 (valore).
  Al modulo della dichiarazione dovranno essere allegati:
   il  contratto  di  acquisto  della  merce  recante  il  timbro  di
approvazione della "Comunita' di affari di  Agrohemija  di  Belgrado"
ente   coordinatore  dell'esportazione  jugoslava  di  concimi  verso
l'Italia;
   una  dichiarazione,  firmata  dall'importatore,  con l'indicazione
della quantita' di merce - espressa in kg - che si intende  importare
in  relazione  al  contratto allegato ed il prezzo per kg della merce
stessa.
  Qualora  le  quantita'  richieste  superino le porzioni di quote da
assegnare, si procedera' ad una loro riduzione proporzionale.
  L'importazione  definitiva  della  merce  dovra'  essere effettuata
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  apposizione   del   visto
ministeriale.
  Trascorso  tale  termine,  la  ditta importatrice dovra' inviare al
Ministero del commercio con l'estero idonea  documentazione  doganale
comprovante l'utilizzo della dichiarazione stessa.
  Qualora  per  cause  non  imputabili  all'importatore non sia stato
possibile importare in tutto o in  parte  la  quantita'  ricevuta  in
assegnazione,  la  ditta potra' richiedere altra dichiarazione per la
quantita' non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato  lo  stato
di utilizzo della precedente dichiarazione.
  Si   richiama   l'attenzione   sul   fatto   che,   trattandosi  di
dichiarazione di importazione a fronte di  autolimitazione  (DA),  la
quantita' indicata sulla dichiarazione non dovra' essere superata per
nessun motivo.
                                                Il Ministro: RUGGIERO