IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, con il quale e' stato approvato il testo unico  delle  norme  di
legge in materia valutaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  18, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in cui e' prevista
la  possibilita'  che  il  Ministro del tesoro deleghi "per i casi di
urgente necessita'" la Banca d'Italia ad  adottare  provvedimenti  di
temporanea  sospensione  delle  quotazioni  contro lire di una o piu'
valute  di  conto  valutario,  al  fine  di  prevenire   o   limitare
disfunzioni sul mercato dei cambi;
  Considerata  l'opportunita'  di  rilasciare detta delega alla Banca
d'Italia  fino  al  31  dicembre  del  1990,  anno  nel  quale  sara'
realizzata  la  piena  liberta'  dei  movimenti  di capitale, anche a
breve;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Governatore  della  Banca  d'Italia,  o  chi  ne fa le veci, e'
delegato, fino al 31 dicembre 1990, a disporre nei  casi  di  urgente
necessita'  la temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di
una o piu' valute di conto  valutario,  allo  scopo  di  prevenire  o
limitare disfunzioni sul mercato dei cambi.