IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, con il quale e' stato approvato il testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in cui e' prevista la possibilita' che il Ministro del tesoro deleghi "per i casi di urgente necessita'" la Banca d'Italia ad adottare provvedimenti di temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o piu' valute di conto valutario, al fine di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; Considerata l'opportunita' di rilasciare detta delega alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre del 1990, anno nel quale sara' realizzata la piena liberta' dei movimenti di capitale, anche a breve; Decreta: Art. 1. Il Governatore della Banca d'Italia, o chi ne fa le veci, e' delegato, fino al 31 dicembre 1990, a disporre nei casi di urgente necessita' la temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o piu' valute di conto valutario, allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi.