IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 17420 del 30 dicembre 1987 e la
nota del 22  febbraio  1988,  n.  812354,  con  i  quali  sono  state
approvate,  tra  l'altro,  condizioni speciali di polizza comprensive
della clausola di rivalutazione annua secondo il rendimento dei fondi
denominati "Moneta forte" e "Fondo INA" e sono state date indicazioni
sulle attivita' portate a copertura degli impegni finanziari assunti;
  Viste  le  domande  in  data  13  novembre 1987, 4 gennaio, 21 e 28
aprile 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con
sede  in  Roma,  intese  ad ottenere l'approvazione di una tariffa di
assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza  e  tassi
di premio;
  Viste  le lettere in data 17 maggio 1988, n. 821768; 6 aprile 1988,
n. 821404; 27 aprile 1988, n. 821584 e 4 luglio 1988, n. 822223,  con
le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente tariffa di assicurazione sulla vita, condizioni speciali  di
polizza  e  tassi  di premio presentati dall'Istituto nazionale delle
assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma:
   condizioni  speciali regolanti l'integrazione del rendimento annuo
attribuito,  per  l'esercizio  1987,  alle  polizze  indicizzate  del
portafoglio  individuale  costituito con le tariffe n. 3/N, 3/S, 3/C,
9/S, 3-u/N, 9/N e 9-u/N;
   tariffa  per l'assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte a favore degli onorevoli senatori della Repubblica;
   tasso  di  premio  per  uno  specifico  contratto di assicurazione
temporanea per il caso di morte, a  premio  annuo  costante  per  una
testa  di  eta'  49 anni e per una durata contrattuale di dieci anni,
applicando sul primo milione di premio il tasso del 15,18%,  in  base
alla  tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n.
11094 e sull'eccedenza il tasso scontato del 12,10%;
   modifica  alle  condizioni  speciali  di  polizza della tariffa di
assicurazione  temporanea  per  il  caso  di   morte   di   dirigenti
amministrativi,  approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1987,
da applicare ad un unico contratto emesso in forma collettiva per  la
determinazione del bonus di premio per l'esercizio 1986-87.