IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale n. 17420 del 30 dicembre 1987 e la nota del 22 febbraio 1988, n. 812354, con i quali sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua secondo il rendimento dei fondi denominati "Moneta forte" e "Fondo INA" e sono state date indicazioni sulle attivita' portate a copertura degli impegni finanziari assunti; Viste le domande in data 13 novembre 1987, 4 gennaio, 21 e 28 aprile 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e tassi di premio; Viste le lettere in data 17 maggio 1988, n. 821768; 6 aprile 1988, n. 821404; 27 aprile 1988, n. 821584 e 4 luglio 1988, n. 822223, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, condizioni speciali di polizza e tassi di premio presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A., con sede in Roma: condizioni speciali regolanti l'integrazione del rendimento annuo attribuito, per l'esercizio 1987, alle polizze indicizzate del portafoglio individuale costituito con le tariffe n. 3/N, 3/S, 3/C, 9/S, 3-u/N, 9/N e 9-u/N; tariffa per l'assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte a favore degli onorevoli senatori della Repubblica; tasso di premio per uno specifico contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante per una testa di eta' 49 anni e per una durata contrattuale di dieci anni, applicando sul primo milione di premio il tasso del 15,18%, in base alla tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1977, n. 11094 e sull'eccedenza il tasso scontato del 12,10%; modifica alle condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di dirigenti amministrativi, approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1987, da applicare ad un unico contratto emesso in forma collettiva per la determinazione del bonus di premio per l'esercizio 1986-87.