IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la istanza con la quale Giancarlo Peschi, portatore di titolo esecutivo nei confronti dell'ambasciata della Repubblica araba dello Yemen del Nord (sentenza del pretore di Roma, in data 5 gennaio 1987), per la somma di L. 26.247.396, oltre interessi, svalutazione monetaria e spese, ha chiesto di essere autorizzato a procedere alla esecuzione sui beni in Italia della debitrice, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1261, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263, previa declaratoria della sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba dello Yemen del Nord; Viste la comunicazione del Ministero degli affari esteri, in data 9 gennaio 1989, e l'allegata copia del telegramma dell'Ambasciata d'Italia in Sana'a, dalle quali si desume che nello Yemen del Nord non esiste una normativa che regoli la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, ma che tale esecuzione, da parte dei tribunali locali, in base a sentenza di condanna, e' soggetta alla necessita' di acquisire il preventivo parere del Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri; che la situazione cosi' rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sottoposizione, in genere, a misure esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'Amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Yemen del Nord esiste la condizione di reciprocita' prevista dalle norme sopra citate; Attesa la inopportunita' politica di autorizzare la esecuzione sui beni in Italia della Repubblica araba dello Yemen del Nord, in considerazione delle buone relazioni esistenti con quello Stato, secondo quanto risulta dal telespresso del Ministero degli affari esteri, in data 9 gennaio 1989; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba dello Yemen del Nord, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza Giancarlo Peschi ad esperire procedura esecutiva sui beni in Italia della Repubblica araba dello Yemen del Nord. Roma, addi' 19 gennaio 1989 Il Ministro: VASSALLI