Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 10539 del 21 novembre 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno A. Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia, localita' Panna, provincia di Firenze, e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata "Panna" in contenitori di Pet (polietilentereftalato) della capacita' di litri 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica. Per il confezionamento di tale acqua minerale e' stato consentito l'uso dei materiali Pet (polietilentereftalato): "Lighter" prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera); "Melinar B 90" della ICI Italia S.p.a. - Milano; "Vivypak" prodotto e commercializzato dalla Montefibre S.p.a. - Milano. La Sorgente Panna S.p.a. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Panna" in bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet "Lighter", dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone). Quelle prodotte dalla Inca International S.p.a. saranno contrassegnate dalla societa' medesima imprimendo sulla testa della preforma e della bottiglia il simbolo II (doppia I iniziale di Inca International). Quelle prodotte dalla Plastic BG S.p.a. saranno contrassegnate dalla societa' stessa marchiandole sulla parte piana del collo (sottobaga) con il simbolo: P.B.G. (Plastic BG) seguito da 0041 0043 - 0045 - 0047 - 0049 - 0051, identificazione del Pet "Lighter", seguito dal numero dello stampo. La Sorgente Panna S.p.a. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Panna" in bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet "Melinar B 90", dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnera' con il marchio da 1i a 8i apposto nella parte inferiore del corpo della bottiglia e con le scritte nel fondo: N. SIRMA PARMA o marchio della societa'. La Sorgente Panna S.p.a. e' stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale "Panna" in bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet "Vivypak" dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari nonche' dalla Plastic BG - Anagni (Frosinone). Quelle prodotte dalla Cobarr S.p.a. o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari, saranno marchiate sulla parte piana del collo (sottobaga) con il simbolo: Cobarr seguito da lettera per stampo e n. cavita'; tali bottiglie riporteranno inoltre sulla parte semisferica inferiore del corpo il numero dello stampo della soffiatrice (da 1 a 6/da 1 a 10), mentre nel centro della coppetta di sostegno sara' inciso il nome dello stabilimento che ha provveduto al soffiaggio. Quelle prodotte dalla Plastic BG S.p.a. saranno marchiate sulla parte piana del collo (sottobaga) con il simbolo P.B.G. (Plastic BG) seguito da 0040 - 0042 - 0044 - 0046 - 0048 - 0050, identificazione del Pet "Vivypak", seguito dal numero dello stampo. Tali contenitori di Pet saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori autorizzati con provvedimento della giunta regionale Toscana; i contenitori medesimi non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la Sorgente Panna S.p.a. dovra' riportare gli estremi della sopracitata deliberazione n. 10539 del 21 novembre 1988. L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 10539 del 21 novembre 1988, e' stata concessa alla societa' richiedente per il periodo di dodici mesi, a partire dalla data di notifica della predetta delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa e' stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di seguito specificati. La Sorgente Panna S.p.a. dovra' presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Panna" in contenitori di Pet "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak" e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di: a) migrazione globale e migrazione dei cloranti su numero uno contenitori vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti; b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacita', tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di Pet "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica. Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della societa' richiedente alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unita' sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti. La Sorgente Panna S.p.a. e' tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente della regione Toscana - Servizio ambiente, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale "Panna" nei contenitori di Pet "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak"; tale confezionamento sara' effettuato nei nuovi locali derivanti dall'ampliamento dello stabilimento esistente, l'esercizio dei quali dovra' essere autorizzato con provvedimento della giunta regionale Toscana. E' stata revocata l'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6398 dell'11 luglio 1988 a partire dalla data di notifica della sopraindicata delibera n. 10539 del 21 novembre 1988. L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 10539 del 21 novembre 1988, potra' essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonche' quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorita' competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformita' dei recipienti di Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.