IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita'  e
i  tempi  dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto in data 1› marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il 7 aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro,  foglio  n.  179,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90
del 18 aprile 1988, recante  nuove  regolamentazioni  in  materia  di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi  e  all'esecuzione  di  lavori all'estero ed, in particolare,
l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento  per
i   finanziamenti   all'esportazione   effettuati  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati di deposito a  medio  e  lungo  termine  a
tasso  variabile,  nonche' con emissioni di certificati di deposito e
buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a  diciannove
mesi;
  Visto  il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1› marzo 1988,
con  il  quale  si  dispone  la  determinazione,   con   periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata  dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e  31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione al Ministero del tesoro almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 14 gennaio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, con il  quale  e'
stato  fissato  nella  misura del 12,70%, di cui lo 0,75% a titolo di
commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per  il  periodo
15 gennaio-14 luglio 1989;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  9  gennaio 1989,
registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio  1989,  registro  n.  1
Tesoro,  foglio  n.  285,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e'  stata
fissata   nella   misura   dello   0,50   per  cento  la  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi  alle operazioni di credito agevolato con provvista di mezzi
finanziari sul mercato interno e con dilazione di pagamento uguale  o
superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;
  Ritenuto di dover rideterminare il tasso di riferimento applicabile
alle operazioni di cui sopra tenendo conto della nuova  misura  della
commissione onnicomprensiva;
                               Decreta:
  Il  decreto  del 14 gennaio 1989, citato in premessa, e' modificato
nel senso che il tasso di  riferimento  applicabile  alle  operazioni
sopra  menzionate,  per  effetto  della diminuzione della commissione
onnicomprensiva da riconoscere ora nella misura dello 0,50 per cento,
a decorrere dal 20 gennaio 1989, e' pari al 12,45 per cento.
  La  suddetta  misura  della  commissione  rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 gennaio 1989
                                                   Il Ministro: AMATO