IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 febbraio 1989 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1986; Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 febbraio 1993 per un importo di lire 4.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli, e fino ad un ammontare di lire 70 milioni da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di scadenza 1 febbraio 1989. L'importo di lire 4.000 miliardi e' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralita' posticipate al 1 agosto ed al 1 febbraio di ogni anno di durata dei titoli. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 febbraio 1989 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli successivi, al prezzo di assegnazione che risultera' dall'asta degli emittendi buoni al portatore e con decorrenza degli interessi dal 1 febbraio 1989.