IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista al legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 5 ottobre 1987, 17 marzo 1988 e 6 luglio 1988, della Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione, di condizioni speciali di polizza e del testo del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata "Piano risparmio previdenziale"; Vista la lettera in data 1 agosto 1988, n. 822447 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e il nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Piano risparmio previdenziale", presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano: 1) tariffa 88 UR - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per operazioni collettive non legate al T.F.R.; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della suddetta tariffa 88 UR; 3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 87 UR - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per forme collettive legate al T.F.R., approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1983; 4) nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata "Piano risparmio previdenziale", in sostituzione dell'analogo gia' approvato.