IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 670 a 676 relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare della prima facolta' di medicina e chirurgia sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 670. - E' istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo e in vitro di sorgenti radioattive non sigillate e delle proprieta' dei nuclei stabili a scopo diagnostico, terapeutico e di prevenzione, nonche' le conoscenze necessarie per la radioprotezione. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare. Art. 671. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi. Art. 672. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facolta' di medicina e chirurgia con l'istituto di radiologia. Art. 673. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 674. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) scienze di base; b) fisica e strumentazione; c) tecniche in vitro; d) applicazioni cliniche medico-nucleari; e) radiobiologia e radioprotezione. Art. 675. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Scienze di base: fondamenti di matematica e matematica avanzata; fondamenti di fisica; statistica e informatica; fisiopatologia generale; teoria dei traccianti; elaborazione dei dati e delle immagini. b) Fisica e strumentazione: fisica nucleare e fisica delle radiazioni; elettronica; strumentazione per rilevazione di radioattivita' (in vivo e in vitro); strumentazione per rilevazione di radiazioni non ionizzanti (NMR ecografia, termografia etc.). c) Tecniche in vitro: radiochimica e radiobiochimica; radiofarmacologia, radiofarmacia e controllo di qualita' dei radiofarmaci; radioimmunologia; metodologia delle immagini in vitro; marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche. d) Applicazioni cliniche: metodologie di base delle misure in vivo; metodologia clinica e diagnostica speciale (sistema endocrino, sistema cardiovascolare, apparato locomotore, apparato respiratorio, sistema nervoso, apparato digerente e ghiandole annesse, sistema nefro-urologico e genitale, sistema emopoietico); diagnostica oncologica; cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti; metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative (tecniche tomografiche, radioisotopiche, NMR, ecografia, termografia etc.); terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche; nozioni di radioterapia oncologica. e) Radiobiologia e radioprotezione: radiobiologia; biologia delle radiazioni non ionizzanti; dosimetria applicata; radioprotezione (del paziente, del personale professionalmente esposto, dell'ambiente e della popolazione); normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare. Art. 676. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Scienze di base (ore 100): fondamenti di matematica e matematica avanzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 fondamenti di fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 statistica e informatica . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 fisiopatologia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Fisica e strumentazione (ore 100): fisica nucleare e fisica delle radiazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Tecniche in vitro (ore 100): radiochimica e radiobiochimica . . . . . . . . . . . . . " 30 radiofarmacologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 Radiobiologia e radioprotezione (ore 100): radiobiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 biologia delle radiazioni non ionizzanti . . . . . . . . " 20 dosimetria applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Scienze di base (ore 100): fondamenti di matematica e matematica avanzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30 statistica e informatica . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 teoria dei traccianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 elaborazione dei dati e delle immagini . . . . . . . . . " 20 Fisica e strumentazione (ore 100): strumentazione per rilevazione di radioattivita' (in vivo e in vitro) . . . . . . . . . " 60 strumentazione per rilevazione di radiazioni non ionizzanti . . . . . . . . . . . . . . " 40 Tecniche in vitro (ore 200): radioimmunologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 metodologia delle indagini in vitro . . . . . . . . . . . " 60 marcatura di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Applicazioni cliniche (ore 400): metodologie di base delle misure in vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 metodologia clinica e diagnostica speciale . . . . . . . " 360 Monte ore elettivo: ore 400. 4 Anno: Applicazioni cliniche (ore 300): diagnostica oncologica . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40 cinetica, distribuzione e metabolismo con tecniche traccianti . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 metodologie diagnostiche avanzate e/o alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 terapia con sorgenti non sigillate nelle malattie neoplastiche e non neoplastiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 nozioni di radioterapia oncologica . . . . . . . . . . . " 40 Radiobiologia e radioprotezione (ore 100): radioprotezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 normativa e legislazione, strutturazione e organizzazione di un servizio di medicina nucleare . . . . . . . . . . . . . . " 50 Monte ore elettivo: ore 400. Art. 677. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, labortori: istituto di radiologia. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1988 Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 382