IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  4,  secondo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle  competenze,
sulle  attribuzioni  e  sul  personale  dei  centri  di  servizio del
Ministero delle finanze;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  accelerare  le  lavorazioni  delle
dichiarazioni dei redditi, mod. 740, presentate ai centri di servizio
di Roma e di Milano nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti
dalle persone fisiche nel 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  centri  di  servizio  di  Roma e di Milano si avvarranno, per le
lavorazioni iniziali delle dichiarazioni mod.  740,  (apertura  delle
buste,  protocollazione  e  formazione dei pacchi di dichiarazioni in
originale e di  pacchi  di  dichiarazione-copia  comune),  presentate
nell'anno  1988  relativamente  ai  redditi  percepiti  nel 1987, del
personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio  di
Bari, Pescara e Venezia.
  A  tal  fine  le  dichiarazioni dei redditi mod. 740 presentate nel
1988 al centro di servizio di Milano verranno trasmesse al centro  di
servizio  di  Venezia, mentre quelle presentate al centro di servizio
di Roma verranno trasmesse, ripartite in carichi uguali ai centri  di
servizio di Bari e Pescara.
  La  competenza  giuridica  sulle  dichiarazioni  in  oggetto rimane
comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano che provvederanno
a  distaccare presso i suddetti centri di servizio di Bari, Pescara e
Venezia propri responsabili per tutta la durata delle lavorazioni.