IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze; Ravvisata l'opportunita' di accelerare le lavorazioni delle dichiarazioni dei redditi, mod. 740, presentate ai centri di servizio di Roma e di Milano nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti dalle persone fisiche nel 1987; Decreta: Art. 1. I centri di servizio di Roma e di Milano si avvarranno, per le lavorazioni iniziali delle dichiarazioni mod. 740, (apertura delle buste, protocollazione e formazione dei pacchi di dichiarazioni in originale e di pacchi di dichiarazione-copia comune), presentate nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti nel 1987, del personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia. A tal fine le dichiarazioni dei redditi mod. 740 presentate nel 1988 al centro di servizio di Milano verranno trasmesse al centro di servizio di Venezia, mentre quelle presentate al centro di servizio di Roma verranno trasmesse, ripartite in carichi uguali ai centri di servizio di Bari e Pescara. La competenza giuridica sulle dichiarazioni in oggetto rimane comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano che provvederanno a distaccare presso i suddetti centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia propri responsabili per tutta la durata delle lavorazioni.