AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
  1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del
1990,  per  la  realizzazione  di  iniziative  volte  allo  sviluppo,
razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di
strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi  per  l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 196 miliardi per l'anno 1990,  di  cui  lire  21  miliardi  come
limite  di  impegno  annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette
somme  almeno  il  40  per  cento  e'  riservato  ai  territori   del
Mezzogiorno.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con  il
comitato  di  cui  all'articolo  2 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(a), individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative  di
cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri
di ripartizione, con particolare riguardo:
    a)  per  le  priorita',  all'adeguamento  delle  strutture  e dei
servizi turistici per i campionati mondiali di calcio  del  1990,  ((
alla  realizzazione  di  parchi  urbani  e verde pubblico attrezzato,
all'adeguamento delle strutture e dei servizi  in  aree  ))  ad  alta
vocazione  turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi
finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e  dei
servizi,   all'adeguamento  agli  standard  europei  delle  normative
antinfortunistiche e di sicurezza,  allo  sviluppo  del  turismo  nel
Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
    b)   per   i   parametri   di   valutazione,  alla  redditivita',
all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione  tecnologica,
al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
    c)  per  i  criteri  di  ripartizione,  alla  suddivisione  dello
stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province  autonome
di  Trento  e  Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30
per cento per iniziative a carattere nazionale (( che  devono  essere
definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2
della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a). ))
 3.  I  progetti  volti alla realizzazione delle iniziative di cui al
comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e  dello  spettacolo
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al  comma  2.  I  progetti  a  carattere
regionale  devono  essere  corredati  da  un  attestato delle regioni
competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle  finalita'
dei  programmi  di  sviluppo  turistico.  Per  i progetti a carattere
nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del  turismo  e
dello  spettacolo,  d'intesa  con  il  comitato di cui all'articolo 2
della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a).
  4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
    a)  l'area,  la durata e le modalita' degli interventi, corredate
dal progetto di massima o esecutivo;
    b)  il  costo  totale,  inclusi  i costi per la progettazione, da
intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;
    c)  il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare
anche la gestione;
    d)  tutte  le  fasi  procedurali  tecnico-amministrative previste
dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;
    e)  il  piano  finanziario che deve essere articolato, per quanto
riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di  composizione
e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle
risorse proprie del concessionario da  impegnare  nel  progetto,  dei
rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui
al comma 5;
    f)  il  numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di
realizzazione e nella fase di gestione;
    g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale;
    h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
    i)  il  rispetto  della  normativa  relativa all'abolizione delle
barriere architettoniche;
(( l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, ))
(( paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli      ))
(( strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del      ))
(( consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto    ))
(( comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ( b), nel caso di opere ))
(( pubbliche o di interesse pubblico.                              ))
  5.  L'intervento  pubblico, sui progetti approvati con le modalita'
di cui all'articolo 2 consta di:
    a)  un  contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento
di cui al comma 1, fino a un massimo  del  35  per  cento  del  costo
dell'investimento;
    b)  un  contributo  in  conto  interessi,  a valere sul limite di
impegno di cui al comma 1, nella misura massima del  5,50  per  cento
annuo  dell'ammontare  complessivo  dei mutui, erogati da istituti di
credito o sezioni  di  credito  speciali,  individuati  con  apposito
decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  di  importo  non
superiore  al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata
e' fissata in dieci anni; tale contributo verra' corrisposto in  rate
semestrali direttamente all'istituto mutuante.
_______________
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 217/1983 e'
          riportato in appendice.
             (b)  Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n. 1/1978 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota ( a ) all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  2  della  legge n. 217/1983 (Legge
          quadro per il turismo e interventi per il  potenziamento  e
          la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
             "Art. 2 (Comitato di coordinamento per la programmazione
          turistica)  -  Il  Comitato   di   coordinamento   per   la
          programmazione   turistica,   nominato   con   decreto  del
          Presidente della Repubblica su proposta del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  e'  composto  dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri o dal  Ministro  competente  da  lui
          delegato  che  lo  presiede,  dai  presidenti  delle giunte
          regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano  o
          dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
             Possono  essere invitati a partecipare alle riunioni del
          Comitato  di  coordinamento  i  Ministri  interessati  alla
          trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
             Il  Comitato  di  coordinamento  per  la  programmazione
          turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle
          quali  le  regioni  stabiliscono  criteri  e  modalita'  di
          utilizzo  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  13   della
          presente legge.
             Il  medesimo  organismo  decide  la  convocazione  della
          Conferenza nazionale  del  turismo,  di  norma  a  scadenza
          triennale,  per  compiere  verifiche della situazione e dei
          problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi".
          Con riferimento alla nota ( b ) all'art. 1:
             Il   testo   dell'art.   1   della   legge   n.   1/1978
          (Accelerazione delle procedure per la esecuzione  di  opere
          pubbliche  e  di  impianti e costruzioni industriali) e' il
          seguente:
             "Art.  1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei
          progetti di opere pubbliche da parte dei competenti  organi
          statali,  regionali,  delle  province  autonome di Trento e
          Bolzano  e  degli  altri  enti  territoriali   equivale   a
          dichiarazione   di   pubblica  utilita'  e  di  urgenza  ed
          indifferibilita' delle opere stesse.
             Rimangono  ferme  le  disposizioni  contenute  in  leggi
          speciali regolanti la stessa materia.
             Gli  effetti  della dichiarazione di pubblica utilita' e
          di urgenza ed indifferibilita'  cessano  se  le  opere  non
          hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione
          del progetto.
             Nei   casi  in  cui  lo  strumento  urbanistico  vigente
          contenga   destinazioni   specifiche   di   aree   per   la
          realizzazione   di   servizi   pubblici  l'approvazione  di
          progetti  di  opere  pubbliche  da  parte   del   consiglio
          comunale,   anche   se   non   conformi   alle   specifiche
          destinazioni di piano, non comporta necessita' di  varianti
          allo strumento urbanistico medesimo.
             Nel  caso  in  cui  le  opere ricadano su aree che negli
          strumenti  urbanistici  approvati  non  sono  destinate  ai
          pubblici  servizi,  la deliberazione del consiglio comunale
          di  approvazione  del  progetto  costituisce  adozione   di
          variante   degli   strumenti   stessi,   non  necessita  di
          autorizzazione regionale preventiva e viene  approvata  con
          le  modalita'  previste  dagli  articoli 6 e seguenti della
          legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
             La  regione  emana  il  decreto  di  approvazione  entro
          sessanta giorni dal ricevimento degli atti.
             Le  norme  di  cui  al  quarto  ed  al  quinto  comma si
          applicano  per  tre  anni  dall'entrata  in  vigore   della
          presente legge".