AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette somme almeno il 40 per cento e' riservato ai territori del Mezzogiorno. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a), individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione, con particolare riguardo: a) per le priorita', all'adeguamento delle strutture e dei servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, (( alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree )) ad alta vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile; b) per i parametri di valutazione, alla redditivita', all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica, al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area; c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30 per cento per iniziative a carattere nazionale (( che devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a). )) 3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle finalita' dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a). 4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare: a) l'area, la durata e le modalita' degli interventi, corredate dal progetto di massima o esecutivo; b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA; c) il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare anche la gestione; d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione; e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui al comma 5; f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di realizzazione e nella fase di gestione; g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale; h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate; i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche; (( l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, )) (( paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli )) (( strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del )) (( consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto )) (( comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ( b), nel caso di opere )) (( pubbliche o di interesse pubblico. )) 5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita' di cui all'articolo 2 consta di: a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento; b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata e' fissata in dieci anni; tale contributo verra' corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante. _______________
(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota ( a ) all'art. 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente: "Art. 2 (Comitato di coordinamento per la programmazione turistica) - Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della presente legge. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi". Con riferimento alla nota ( b ) all'art. 1: Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente: "Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate ai pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni. La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti. Le norme di cui al quarto ed al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge".