IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1105/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  4  agosto  1987
concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della
provincia di Sondrio colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del  luglio
1987;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1350/FPC  del  3  febbraio 1988,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9  febbraio  1988
concernente  la  proroga  fino  al  31 dicembre 1988, a beneficio del
sindaco del comune di Valdisotto,  del  collocamento  in  aspettativa
disposto ai sensi della sopra citata ordinanza;
  Vista la nota n. 4689 del 17 ottobre 1988 con la quale il comune di
Valdisotto ha rappresentato la necessita' di  prorogare  fino  al  31
dicembre   1989   le  disposizioni  concernenti  il  collocamento  in
aspettativa del proprio sindaco di cui alle ordinanze  sopra  citate,
onde  assicurarne  la totale disponibilita' per le attivita' inerenti
ai gravosi impegni tuttora in corso;
  Vista  la  nota  n.  1886/20.2 del 19 dicembre 1988 con la quale il
prefetto di Sondrio ha espresso  parere  favorevole  in  merito  alla
proroga delle disposizioni in argomento;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  accogliere  la  predetta
richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  di cui all'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio
1987 concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di  comuni
della  provincia  di  Sondrio  colpiti  dagli  eventi alluvionali del
luglio 1987 prorogate, da  ultimo,  fino  al  31  dicembre  1988  con
ordinanza n. 1350/FPC del 3 febbraio 1988 a beneficio del sindaco del
comune di Valdisotto sono ulteriormente prorogate,  a  beneficio  del
medesimo, fino al 31 luglio 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 gennaio 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO