IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato che ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 23, 26 e 28
della  legge  stessa  e'  necessario  provvedere   all'organizzazione
dell'Ufficio  di segreteria del Consiglio dei Ministri e, nell'ambito
del  Segretariato  generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri,  all'organizzazione  del  Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, nonche' all'istituzione degli altri uffici e dipartimenti
di  diretta  collaborazione  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, determinandone competenze ed organizzazione omogenea;
  Considerato  altresi'  che  ai  sensi  degli articoli 21 e 22 della
legge   stessa   e'   necessario   provvedere    all'istituzione    e
all'organizzazione  del  Comitato  di  esperti  per  il  programma di
Governo;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                     Competenze e organizzazione
  1. E' istituito l'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri,
alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio.
  2. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
    a)  predisposizione  dei  decreti  relativi  alla  formazione del
Governo, alle deleghe di funzioni ai Ministri senza portafoglio e  ai
Sottosegretari  di  Stato  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri e cura dei relativi adempimenti;
    b) cura degli adempimenti preparatori ai lavori del Consiglio dei
Ministri  e  in  particolare:  ricezione  degli  atti  da  sottoporre
all'esame del Consiglio dei Ministri; predisposizione dello schema di
ordine del giorno del Consiglio dei Ministri; cura degli  adempimenti
per la convocazione del Consiglio dei Ministri;
    c)  documentazione e assistenza per il Presidente e i Ministri in
Consiglio;
    d)  cura  del  perfezionamento  formale degli atti deliberati dal
Consiglio dei Ministri, in coordinamento con i  competenti  Uffici  e
Dipartimenti.
  3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
   Servizio assistenza al Consiglio dei Ministri;
   Servizio   esecuzione   delle   deliberazioni  del  Consiglio  dei
Ministri.
  4. Il capo dell'Ufficio tiene costantemente informato il Segretario
generale sugli affari in trattazione,  i  lavori  del  Consiglio  dei
Ministri e le delibere adottate.